FOCUS PATTO DI PROVA

Il patto di prova ha lo scopo di permettere alle parti di valutare la reciproca convenienza all’instaurazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, in particolare, avrà l’opportunità di vagliare l’esperienza e le condizioni lavorative offerte, mentre il datore potrà verificare le effettive competenze e l’attitudine del lavoratore ad integrarsi nel contesto produttivo aziendale. 
Durante il periodo di prova i diritti e gli obblighi delle parti sono pienamente operanti. L’unica particolarità consiste nel fatto che in tale periodo le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso (con conseguente esonero dal pagamento della connessa indennità) e, secondo la giurisprudenza, di motivazione (Cassazione 17.11.2010, n. 23224).
Al termine della prova, in mancanza di recesso, la prosecuzione anche per breve periodo dell’attività lavorativa comporta l’assunzione definitiva del lavoratore ed il periodo prestato si computa nell’anzianità di servizio.
Come previsto dalla circolare n. 12/2016 il recesso del lavoratore durante il periodo di prova potrà avvenire liberamente senza ricorso alla procedura telematica delle dimissioni.
La prova può essere concordata anche se tra le parti sono intercorsi precedenti rapporti di lavoro, purché il test abbia ad oggetto mansioni differenti.

Forma: l’assunzione del prestatore di lavoro subordinato per un periodo di prova deve risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, a pena di nullità (art. 2096 c.c.); in caso contrario, infatti, il patto di prova viene considerato come non apposto (Cass., SU, 9 marzo 1983 n. 1756); il datore di lavoro, pertanto, non può licenziare un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova se questi non ha sottoscritto la lettera di assunzione contenente la relativa clausola (Cass. 24 gennaio 1997 n. 730).
In mancanza di una precisa disposizione legale, la giurisprudenza ritiene che il patto di prova debba essere firmato contestualmente alla stipulazione del contratto di lavoro e comunque prima della esecuzione dello stesso (Cass. 3 giugno 2002 n. 8038).
La nullità che deriva dalla mancata o non contestuale stipulazione per iscritto del patto di prova comporta la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro. 

Contenuto: la clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore (Cassazione 25.02.2015 n. 3852). Ciò al fine di consentire al lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben definito in ordine al quale poter dimostrare le proprie attitudini ed al datore di lavoro di esprimere il proprio giudizio sull’esito della prova.
La mancanza della specifica indicazione delle mansioni costituisce motivo di nullità del patto, a prescindere dal livello contrattuale e dalla natura della mansione assegnata.

Durata: il codice civile non contempla una durata massima, demandando alla contrattazione collettiva, il lasso di tempo previsto, in relazione alla categoria ed al livello di inquadramento; tale lacuna viene tuttavia colmata indirettamente dall’art. 10 della Legge 604/1966 che, estendendo la disciplina limitativa dei licenziamenti anche ai lavoratori assunti in prova “dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro”, circoscrive il regime di libera recedibilità dal patto di prova ad un periodo di 6 mesi, rendendo così di fatto conveniente per il datore di lavoro non superare quel confine temporale. Per gli impiegati non aventi funzioni direttive la durata massima del periodo di prova è invece di 3 mesi (art. 4 RDL 1825/24).
Le parti possono prevedere anche una durata minima garantita del periodo di prova, durante la quale non è possibile recedere dal rapporto di lavoro, se non per giusta causa.
In ogni caso, anche in assenza di una durata minima, il datore di lavoro è tenuto egualmente a consentire l’esperimento che costituisce oggetto della prova, dando la possibilità al lavoratore di dimostrare la propria idoneità e capacità a svolgere la mansione dedotta in contratto, concedendogli un lasso di tempo ragionevole e sufficiente (Cass. 1104/89; Cass. 4578/86).

Computo: il periodo di prova può essere conteggiato in giorni di effettiva prestazione lavorativa o in giorni di calendario. Qualora il Ccnl di riferimento nulla preveda in merito, il computo viene eseguito tenendo conto dei giorni/mesi di calendario. Principio generale sancito da Cassazione dispone inoltre che il periodo di prova non venga sospeso nei giorni di mancata prestazione lavorativa che rientrano nel fisiologico rapporto di lavoro, come i riposi settimanali e le festività. Al contrario, la prestazione è da considerarsi non erogata per eventi non prevedibili al momento in cui è stato stipulato il patto di prova, come malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, permessi, sciopero, sospensione dell’attività del lavoratore e godimento delle ferie annuali “in quanto preclude alle parti, sia pur temporaneamente, la sperimentazione della reciproca convenienza del contratto di lavoro” (Cass. 4347/15). Tale principio trova applicazione solo in quanto non preveda diversamente la contrattazione collettiva, la quale può attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi, che si verifichino durante il periodo medesimo.

Casi in cui il recesso datoriale è illegittimo:

1) la prova non sia stata effettivamente consentita; ciò avviene, ad esempio, quando:
– la verifica è stata condotta su mansioni diverse da quelle di assunzione (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27310);
– il lavoratore dimostra che il periodo è stato inadeguato a permettere un’idonea valutazione delle sue capacità (Cass. 6 giugno 1987, n. 4979);

2) la prova sia stata effettivamente superata dal lavoratore in modo positivo;

3) il licenziamento sia riconducibile ad un motivo illecito o estraneo al rapporto di lavoro. In tal caso spetta al lavoratore dimostrare l’esistenza di una di queste situazioni per ottenere l’annullamento del recesso (Corte Costituzionale 22 dicembre 1980 n. 189);

4) il recesso sia avvenuto prima della scadenza del termine, qualora le parti abbiano stabilito una durata minima garantita del periodo di prova per consentire l’effettività dell’esperimento.

 

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