Telecamere e strumenti di sorveglianza e/o controllo nei luoghi di lavoro

Nel 2015 il c.d. Jobs Act aveva variato lo Statuto dei Lavoratori, precisamente intervenendo sull’art. 4 che disciplina la possibilità di controllo a distanza del personale dipendente (in precedenza la legislazione era ferma sostanzialmente dal 1970). Si era passati da una precedente situazione di divieto (con le opportune eccezioni autorizzative) alla legittimazione dell’impiego da parte delle aziende di sistemi di controllo a distanza dei lavoratori.

Tornando ai nostri giorni, pertanto, in base all’attuale normativa, gli impianti audiovisivi e di controllo possono essere liberamente installati, ma se da ciò deriva la possibilità di controllo dei lavoratori e quindi dell’attività lavorativa, deve essere preventivamente richiesta l’autorizzazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro o deve essere stipulato un apposito accordo sindacale con le rappresentanze aziendali dei lavoratori.

L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro consiste in un passaggio obbligatorio per tutti i datori di lavoro che decidono di installare impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei dipendenti, impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale.

In pratica, se al lavoratore viene fornita adeguata informativa, le informazioni raccolte tramite l’utilizzo di impianti audiovisivi (ed altri sistemi di controllo), possono essere utilizzate per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (quindi anche contestazioni e provvedimenti disciplinari) tenendo presente quanto disposto in materia di privacy.

Restano valide le disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro (nota n. 11241 del 1° giugno 2016):

  • l’utilizzo di impianti audiovisivi o di altri strumenti di controllo a distanza, senza la preventiva autorizzazione o l’accordo sindacale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, continua ad essere punito (come nella precedente normativa), con l’ammenda da euro 154,93 ad euro 1.549,37 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno).
  • il comportamento illegittimo del datore di lavoro deve considerarsi costituito:
    – indipendentemente dal fatto che l’eventuale apparato di videosorveglianza risulti installato ma non funzionante (il comportamento sanzionato prescinde dall’effettivo funzionamento);
    – anche nel caso in cui il controllo risulti per sua natura discontinuo perché relativo a luoghi in cui i lavoratori si trovino solo saltuariamente;
    – nonostante la presenza di preavviso dato ai lavoratori.

Sanzioni in caso di violazione degli obblighi

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che utilizza illecitamente sistemi di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori (quindi senza rispettare la procedura di cui sopra, ove prevista) è punito con l’ammenda da 154 a 1.549 euro o con l’arresto da 15 giorni ad un anno (v. art. 23, D.Lgs. n. 151/2015; art. 38, Legge n. 300/1970; art. 171, D.Lgs. n. 196/2003). Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente. Inoltre, sempre in caso di trattamento dei dati in maniera non conforme, il datore di lavoro potrebbe incorrere anche nella responsabilità civile prevista dall’art. 2050 cod.civ. e nella conseguente responsabilità risarcitoria per il danno eventualmente arrecato al lavoratore.

Si ritiene utile citare il documento del 14 aprile 2023 diffuso dall’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), tramite il quale è stato fornito un insieme di indicazioni operative in ordine al rilascio di provvedimenti autorizzativi. L’Ispettorato espone una serie di utili precisazioni, come ad esempio che le previsioni normative si applichino solo alle imprese in cui sono presenti lavoratori subordinati (escludendo, quindi, ulteriori categorie di soggetti quali soci, collaboratori e tirocinanti), con lo scopo di garantire che l’impianto corrisponda ai requisiti di legge al momento della presentazione dell’istanza.

 

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