SOCIETÀ SENZA DIPENDENTI: OBBLIGATORIO IL DVR

 

Ricordiamo che ai sensi del D. Lgs. 81/08 tutte le aziende che si avvalgono dell’opera di lavoratori, soci, amministratori e praticanti devono adottare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

Anche le società (o studi associati) che, pur non avendo lavoratori dipendenti, si avvalgano dell’opera di soci, amministratori, praticanti, sono tenute a redigere il DVR.
L’art. 2 del d.lgs 81, infatti, specifica la definizione di lavoratore:

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».

Al lavoratore viene equiparato, tra gli altri:

• il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
• l’associato in partecipazione, di cui all’art. 2549 del codice civile;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
• l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
• il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
• i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
• il volontario che effettua il servizio civile;
• il lavoratore socialmente utile, di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Di conseguenza, solo chi svolge la propria attività individualmente, da solo e per proprio conto, non deve applicare le disposizioni in materia di salute e di sicurezza.
Al contrario, ad esempio, anche una società senza lavoratori dipendenti ma con un legale rappresentante e almeno un altro socio/amministratore che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, deve adottare un DVR.
Lo stesso dicasi per il professionista che, sebbene eserciti l’attività in forma individuale, si avvalga di un praticante che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolga un’attività lavorativa anche al solo fine di apprendere un mestiere, con o senza retribuzione.

Le sanzioni previste sono:
• per omessa redazione del DVR, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,
• per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, ammenda da € 2.000 a € 4.000.
• per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione – ammenda da € 1.000 a € 2.000.

I controlli, obbligatori a seguito di una denuncia di infortunio all’INAIL, competono a:
ASL, INAIL, ARPA, Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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