Investimenti 5.0: credito d’imposta per beni strumentali fino al 45%

La Transizione 5.0 è il nuovo credito d’imposta per gli investimenti effettuati (anche in leasing) nel 2024 e 2025, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Lo prevede l’art. 38 del DL 2.3.2024 n. 19 (c.d. DL “PNRR”). 

In attesa del decreto attuativo, delineiamo le principali caratteristiche dell’agevolazione. 

Beneficiari

Tutte le imprese in regola con:

  • rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L’agevolazione non riguarda gli esercenti arti e professioni.

Investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti effettuati:

  • dall’1.1.2024 al 31.12.2025;
  • in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, (anche software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (i medesimi beni agevolabili con il bonus investimenti “4.0”);
  • che conseguono una riduzione dei consumi energetici;

inoltre, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici:

  • gli investimenti in impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (es. fotovoltaico).

Riduzione dei consumi energetici

Gli investimenti devono conseguire complessivamente:

  • una riduzione dei consumi energetici dell’intera struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, non inferiore al 3%;
  • in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente.

Sono previste misure differenti del credito d’imposta in relazione al grado di riduzione dei consumi energetici.

Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

Nell’ambito dei progetti di innovazione per la riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse. Sono compresi negli investimenti gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare (fotovoltaico), sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici (art. 12 co. 1 lettere a), b) e c) del DL 9.12.2023 n. 181) con le seguenti caratteristiche:

  • a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Gli investimenti in impianti che comprendono i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo. Pertanto c’è un’ulteriore agevolazione nel calcolo del credito d’imposta.

Spese per la formazione

Sono agevolabili le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Misura del credito d’imposta

La misura del credito d’imposta varia a seconda del livello di riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti.

Misura del credito d’imposta transizione 5.0 Riduzione consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
15% per investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
5% per investimenti oltre 10 e fino a 50 milioni
40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; Superiore al 6% Superiore al 10%
20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; Superiore al 10% Superiore al 15%
25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
15% per investimenti tra 10 e 50 milioni

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria (leasing), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Si ricorda che per gli anni 2024 e 2025 è ancora sempre fruibile (in alternativa al bonus 5.0) il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 che è però stato depotenziato nella misura massima del 20%.

Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti in beni strumentali 4.0.

Ad esempio, nell’ambito di un progetto di innovazione con riduzione dei consumi energetici superiore al 10% della struttura produttiva (o superiore al 15% dei processi coinvolti), un investimento in moduli fotovoltaici con celle di efficienza al 23,5% o con celle bi-facciali ad eterogiunzione di silicio con efficienza almeno pari al 24%, il credito d’imposta può raggiungere, rispettivamente il 50% ed il 63% del costo sostenuto.

Investimenti esclusi

Non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati a:

  • attività direttamente connesse ai combustibili fossili;
  • attività che generano emissioni di gas a effetto serra previsti non inferiori ai parametri di riferimento;
  • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  • attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi (regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione) e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

Certificazioni tecniche

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che attestano ex ante ed ex post, la riduzione dei consumi energetici conseguibili e conseguiti.

Per le piccole e medie imprese (PMI), le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in credito d’imposta fino a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo delle spese agevolate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24, entro il 31.12.2025. L’ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione e non concorre alla formazione del reddito IRES e della base imponibile IRAP.

Viene previsto il “recapture” dell’agevolazione se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, i beni agevolati sono:

  • ceduti a terzi;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
  • destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto;
  • nonché in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria (leasing).

In tal caso:

  • il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
  • il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Ulteriori obblighi documentali

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti, iscritto nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Per le sole imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per la certificazione sono riconosciute in credito d’imposta fino a 5.000 euro (sono interamente recuperabili fino a 10.000 euro).

 

Per maggiori informazioni:

ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI ALBESI
UFFICIO CREDITO
Piazza San Paolo, 3 – 12051 Alba (CN)
credito@acaweb.it

Davide Paganotti 0173/226671
dpaganotti@confirete.it 

Giorgio Belvedere 0173/226549
giorgio.belvedere@acaweb.it

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