COVID-19: I PRINCIPALI INTERVENTI PREVISTI DAL DECRETO “SOSTEGNI”

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n° 41 del 22 marzo 2021, contenente misure di sostegno alle imprese e disposizioni in materia di lavoro.

DISPOSIZIONI FISCALI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Le istanze per i contributi a fondo perduto si potranno presentare a partire dal 30 marzo e entro il 28 maggio 2021.

Requisiti

Il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Legge Sostegni spetta:

– A tutti i titolari di partita iva attiva al 23/03/2021

– Indipendentemente dal codice ATECO della/e attività esercitata/e

– Con fatturato complessivo 2019 non superiore a 10 milioni di euro

– Che hanno subito un calo del fatturato medio per l’anno 2020 pari o superiore al 30 per cento rispetto alla media mensile del fatturato 2019

– Il calcolo della “media” del fatturato degli anni 2020 e 2019 si ottiene dividendo per 12 l’ammontare complessivo del fatturato/corrispettivi di ciascuna annualità.

Sono esclusi dal contributo:

– Soggetti che alla data del 23 marzo hanno cessato la partita iva

– Soggetti che hanno aperto la partita iva dopo il 23 marzo

– Imprese e professionisti attivi al 1° gennaio 2019 che non hanno subito il calo di fatturato del 30 per cento

– Imprese e professionisti che nel periodo d’imposta 2019 abbiano conseguito ricavi superiori a 10 milioni di euro

– Enti Pubblici

– Intermediari finanziari e holding di partecipazione

Modalità di calcolo

– Si confrontano il fatturato medio 2020 e quello 2019

– Si verifica la riduzione di almeno il 30%

– Si applica alla riduzione media la percentuale differente a seconda del volume di ricavi conseguito nel 2019:

                              – 60% ricavi 2019 fino a 100 mila euro

                              – 50% ricavi 2019 compresi tra 100.001 e 400.000 euro

                              – 40% ricavi 2019 compresi tra 400.001 e 1.000.000 di euro

                              – 30% ricavi 2019 compresi tra 1.000.001 e 5.000.000 di euro

                              – 20% ricavi 2019 compresi tra 5.000.001 e 10.000.000 di euro

– Il contributo minimo è pari ad euro 1.000.00 per i titolari di partita iva persone fisiche e ad euro 2.000,00 per i soggetti diversi dalle persone fisiche

– Il contributo non può comunque superare l’importo di 150.000 euro

 

ESEMPIO

– Fatturato 2019 € 300.000

– Fatturato 2020 € 200.000

– Media mensile fatturato 2019: € 300.000 / 12 = € 25.000

– Media mensile fatturato 2020: € 200.000 / 12 = € 16.667

– Calo percentuale medio 2020 su 2019: superiore al 30 %

– Differenza tra media 2019 e 2020 (€ 25.000 – € 16.667) = € 8.333

– Contributo spettante: € 8.333 x 50% = € 4.166 (Classe di fatturato 2019 tra  100 e 400 mila euro)

 

Casi particolari

Per le partite IVA attivate dal 1° gennaio 2019 non è richiesto il requisito del calo del fatturato

Il calcolo della media avverrà considerando i soli mesi del 2019 in cui l’attività è stata svolta con quella dei corrispondenti mesi del 2020

Per partite IVA attivate dal 1° gennaio 2020 spetta sempre solo il contributo minimo (1.000 euro persone fisiche, 2.000 euro altri soggetti).

Contributo o Credito d’Imposta?

All’atto della presentazione della domanda, al richiedente è chiesto di decidere irrevocabilmente se intende: 

– Ricevere l’accredito del contributo sul conto corrente aziendale

– Oppure convertire detta somma in credito d’imposta da utilizzarsi in compensazione in F24

Istanza per la richiesta

Il contributo a fondo perduto va richiesto mediante la presentazione di apposita domanda telematica che sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a partire dal prossimo 30 marzo 2021 fino al 28 maggio 2021.

 

ALTRE NOVITA’ FISCALI NEL DECRETO SOSTEGNI

SOSPENSIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Prorogato al prossimo 30 aprile il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

ROTTAMAZIONE TER – SALDO E STRALCIO

Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021. Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021. Viene riconosciuta la tolleranza dei c.d. “5 giorni”.

ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE

Saranno automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) dei debitori che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

DEFINIZIONE AVVISI BONARI NON SPEDITI

Prevista una definizione agevolata per gli avvisi bonari non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni dell’anno 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni dell’anno 2018).

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30%. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 (PROROGHE)

Per i datori di lavoro a cui si applica la CIGO:

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGO a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 13 settimane.

Le 13 settimane devono essere collocate nel periodo:

  • – Tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021

Per i datori di lavoro a cui si applica la CIGD e i Fondi di sostegno (FIS, FSBA):

È prevista la concessione dei trattamenti di CIGD e dei Fondi di sostegno (FIS, FSBA) a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per ulteriori 28 settimane.

Le 28 settimane devono essere collocate nel periodo:

  • – Tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021

Per le aziende agricole:

Per i datori di lavoro agricoli sono previste n. 120 giornate di integrazione salariale CISOA da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

I lavoratori agricoli non rientranti nella CISOA possono comunque essere soggetti ai trattamenti di Cassa Integrazione salariale in deroga.

Lavoratori collocabili in integrazione salariale:

E’ espressamente, previsto che i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in commento siano riconosciuti in favore dei lavoratori in forza all’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 23 marzo 2021.

PROROGA DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Prima fattispecie

Il divieto di licenziamento in vigore dal 17 marzo 2020 viene prorogato fino al 30 giugno 2021 per i datori di lavoro alla cui impresa si applica la CIGO.

Seconda fattispecie

Il divieto di licenziamento in vigore dal 17 marzo 2020 viene prorogato fino al 30 ottobre 2021 per i datori di lavoro alla cui impresa si applica la CIGD O I FONDI DI SOSTEGNO (FIS, FSBA).

Per entrambe le fattispecie

Il divieto di licenziamento non è previsto nei seguenti casi:

– Licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa (come già previsto dalle precedenti misure di sostegno collegate all’emergenza “covid-19”)

– Nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale

– Licenziamenti intimati in caso di fallimento (come già previsto dalle precedenti misure di sostegno collegate all’emergenza “covid-19”)

CONTRATTI A TERMINE: PROROGHE O RINNOVI “ACAUSALE”

SE STIPULATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021

Il decreto legge, fatta salva la durata massima complessiva di 24 mesi, ha previsto la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine:

– Senza indicazione delle causali giustificative

– Per un periodo massimo di 12 mesi,

– Per una sola volta (indipendentemente che si tratti di proroga o rinnovo)

– Tramite sottoscrizione della proroga o rinnovo non successiva al 31 dicembre 2021

ATTENZIONE: nell’applicare la nuova disposizione di legge non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

 

INDENNITA’ PER DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI 

– Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data del 23 marzo 2021 viene erogata un’indennità di Euro 2.400,00. La medesima indennità è riconosciuta anche ai lavoratori somministrati, con gli stessi requisiti dei lavoratori di cui al precedente capoverso, impiegati presso società utilizzatrici operanti nel settore turismo e stabilimenti termali. 

– È riconosciuta un’indennità, pari ad Euro 2.400,00, ai lavoratori dipendenti e autonomi – non percettori di pensione e non titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente – che in conseguenza all’emergenza Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro individuati come segue:

– Lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi dal turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto, nel medesimo periodo, almeno trenta giornate di lavoro;

– Lavoratori intermittenti che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 abbiano svolto almeno trenta giornate di lavoro;

– Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, già iscritti alla gestione separata alla data del 23/02/2020, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali stipulati ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 marzo 2021;

– Incaricati alle vendite a domicilio con reddito derivante da tale attività superiore a Euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva iscritti alla gestione separata alla data del 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

– Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari ad Euro 2.400,00:

– Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

– Titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

– Assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto (23/03/2021) di pensione o di rapporto di lavoro dipendente

 

– Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (ex ENPALS), non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo fondo, cui deriva un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000,00 Euro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva di Euro 2.400,00. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021, da cui deriva un reddito non superiore ad Euro 35.000,00.

 

Le indennità sopra indicate non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/86.

Per la richiesta delle diverse indennità, siamo in attesa della circolare esplicativa dell’INPS sulle modalità di presentazione delle eventuali domande.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

È erogata un’indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 16 22 dicembre 1986, n. 917, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza o del reddito di emergenza.

L’ammontare dell’indennità

– Ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 3.600,00

– Ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di euro 2.400,00

– Ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 annui, spetta la somma di euro 1.200,00.

Ai fini dell’erogazione delle indennità sopra descritte, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE FILIERE AGRICOLE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA

A chi spetta

Filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra di cui ai codici Ateco indicati in tabella allegata. All.1

Misura

Viene previsto anche per il mese di gennaio 2021 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenzialicon esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro (F24 DEL 16/02).

NB: L’esonero è da considerare nell’ambito del regime di aiuti di Stato a sostegno dell’economia (de-minimis) nell’attuale emergenza del COVID-19.

Ricordiamo che per informazioni e dettagli, è possibile rivolgersi ai rispettivi Uffici Fiscale e Paghe dell’Associazione Commercianti Albesi.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
Tel. 0173/226611
e-mail fiscale@acaweb.it

 

 

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