Dal 1°luglio 2024 è possibile presentare domanda per usufruire dell’agevolazione per i consumi di gasolio ad uso autotrazione (carbon tax) effettuati nel secondo trimestre 2024, relativi al periodo tra il 1° aprile e il 30 giugno 2024.
L’aliquota di rimborso è pari a euro 214,18 per mille litri di prodotto.
Il D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite massimo di consumi riconosciuti, pari a 1 litro di gasolio consumato per ogni chilometro percorso (ad es., per 1.000 km percorsi, si potrà richiedere un contributo massimo per 1.000 litri di gasolio, pari a 214,18 euro).
Aventi diritto
Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, il beneficio sopra descritto spetta a coloro che svolgono attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.
Ulteriori requisiti necessari
- categoria euro V o superiore;
- iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscrizione nell’elenco appositamente istituito.
Per la fruizione del rimborso, i soggetti aventi diritto indicano nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle Dogane se intendono utilizzarlo mediante compensazione o richiedere la restituzione in denaro.
Documentazione necessaria
- Copia di tutte le fatture elettroniche di acquisto del carburante del trimestre di riferimento;
- copia dei libretti di circolazione degli automezzi beneficiari dell’agevolazione, aggiornati della revisione (categoria Euro 5 o superiore avente massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate);
- copia dei libretti “Mezzi Speciali” o altra idonea documentazione;
- chilometri percorsi o ore lavoro registrati nel periodo per ciascun veicolo o Mezzo speciale.
Per i “Mezzi Speciali”, nel modulo di istanza è presente una specifica parte dedicata ai semirimorchi o rimorchi dotati di attrezzature permanentemente installate (alimentate da motori e con serbatoi autonomi risultanti dalla carta di circolazione o, dove non ne sia prevista l’indicazione, da idonea documentazione). Il limite quantitativo imposto dal DL 124/2019 ha comportato per i mezzi speciali la necessità di essere separatamente evidenziati nella dichiarazione trimestrale di rimborso, riportando il numero di ore di funzionamento del mezzo speciale stesso.
Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli esercenti attività di trasporto in possesso di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per uso privato collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (c.d. “distributori minori”) sono obbligati a presentare una comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane territorialmente competente che procede all’attribuzione del codice identificativo.
I crediti sorti nel periodo relativi al I trimestre 2024 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2025. Decorso tale termine, entro il 30 giugno 2026 sarà possibile presentare istanza di rimborso in denaro.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA
tel. 0173/226660
e-mail massimiliano.corino@acaweb.it