“Milleproroghe” – Principali novità (Legge 23.2.2024 n. 18 di conversione del DL 30.12.2023 n. 215)

Rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 - Proroga delle rate

Con riferimento alla rottamazione dei ruoli inerente ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022 (c.d. “rottamazione-quater”) sono state previste le seguenti modifiche:

  • sono stati riaperti al 15.3.2024 i termini per il pagamento della “maxirata” scaduta lo scorso 18.12.2023 (che comprendeva le prime due rate già scadute il 31.10.2023 e il 30.11.2023);
  • è stata posticipata al 15.3.2024 la rata in scadenza il 28.2.2024.

È inoltre prevista la tolleranza di cinque giorni di ritardo, ritenendo validi anche i pagamenti effettuati entro il 20.3.2024.

Tale riapertura dei termini blocca qualsiasi tipo di azione esecutiva.

Alle restanti rate del piano rimangono applicabili le scadenze originarie.



Ravvedimento operoso speciale - Estensione all’anno 2022

Il ravvedimento operoso speciale previsto dalla L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) viene esteso alle violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate inerenti al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (anno 2022 per i soggetti “solari”).

Potranno essere sanate con riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo:

  • le infedeli dichiarazioni modello IVA 2023 e modello 770/2023;
  • le infedeli dichiarazioni modelli REDDITI e IRAP 2023;
  • le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni commesse nell’anno 2022;
  • le indebite compensazioni di crediti inesistenti e/o non spettanti commesse nell’anno 2022.

Non possono essere ravvedute le omesse dichiarazioni.

Occorre quindi, entro il 31.3.2024, pagare le imposte, gli interessi legali e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, dovendosi sanare ciascuna violazione.

Il pagamento delle somme e la dichiarazione integrativa dovranno avvenire entro il 31.3.2024.

I versamenti potranno essere effettuati in 4 rate di pari importo, scadenti:

  • il 31.3.2024;
  • il 30.6.2024;
  • il 30.9.2024;
  • il 20.12.2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 2% annuo.



Esenzioni IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP - Proroga al 2024 e 2025 con limitazioni reddituali

È stata prevista la proroga per gli anni 2024 e 2025 dell’esenzione dall’IRPEF a favore dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) ex art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

A differenza di quanto previsto fino al 2023, l’esenzione viene tuttavia limitata solo ad alcuni scaglioni di reddito. In particolare, viene disposto che, per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari (considerati congiuntamente) di CD o IAP:

  • fino a 10.000,00 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
  • oltre i 10.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, sono esenti nella misura del 50%;
  • oltre i 15.000,00 euro, concorrono interamente alla formazione del reddito complessivo assoggettato all’IRPEF.

Sono escluse dall’agevolazione tutte le società agricole (di persone, a responsabilità limitata e le cooperative) per quanto considerate IAP ai sensi dell’art. 1 del DLgs. 99/2004.

Queste ultime, anche ove abbiano esercitato l’opzione per la tassazione del reddito “su base catastale” dovranno tassare il reddito dominicale / agrario.



Cumulabilità delle detrazioni per interventi di risparmio energetico con contributi regionali - Proroga ai contributi erogati nel 2025 e 2026

Viene estesa ai contributi erogati nel 2025 e 2026 la facoltà di considerare ammessa alla detrazione “edilizia” per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano).

Il predetto regime di cumulabilità riguarda le detrazioni per interventi di risparmio energetico di cui:

  • all’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%);
  • agli artt. 1 co. 344 – 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).

La disposizione non contempla invece il superbonus ex art. 119 del DL 34/2020.

Il regime di cumulabilità si applica per i contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) al contempo:

  • cumulabili con le agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni che li regolano;
  • istituiti al 31.3.2023 (data di entrata in vigore del DL 34/2023), ed erogati nel 2023, 2024, 2025 e 2026.

In ogni caso, la somma della detrazione “edilizia” e del contributo non deve eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.



Assemblee “a distanza” per società, associazioni e fondazioni

È stato disposto il differimento al 30 aprile 2024 (in luogo del 31/07/2023) del termine entro cui le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi con modalità “a distanza”.

Si tratta della possibilità:

  • che il voto sia espresso in via elettronica / per corrispondenza;
  • o che l’assemblea sia tenuta con mezzi di telecomunicazione di tutti i partecipanti o solo per alcuni di essi.


Proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi

È stato disposto il differimento dell’entrata in vigore delle modifiche previste per il regime IVA degli enti associativi al 1° gennaio 2025, in luogo del 1° luglio 2024).

Le modifiche riguarderanno alcune operazioni attualmente escluse da IVA ai sensi dell’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72 (come le operazioni rese dagli enti agli associati dietro corrispettivi specifici) che saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta.

Contestualmente, però, molte di queste operazioni (anche se non tutte) potranno beneficiare del regime di esenzione.



Prestazioni sanitarie - Divieto di fatturazione elettronica - Proroga per il 2024

È confermato anche per l’anno 2024, il divieto di emissione di fatture elettroniche, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche.

Anche per il 2024, dunque, tali fatture sono emesse in formato cartaceo, o elettronico extra-SdI, in ragione della necessità di tutelare i dati personali legati alla salute dei contribuenti.



Agevolazioni per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36

È stato previsto che le agevolazioni, di cui all’art. 64 co. 6 – 8 del DL 73/2021, per l’acquisto della prima casa da parte dei soggetti di età inferiore a 36 anni e con ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui si applichino anche nei seguenti casi:

  • entro il 31/12/2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione;
  • purché l’atto definitivo venga stipulato entro il 31 dicembre 2024agli atti definitivi stipulati entro il 31.12.2024 purché il relativo preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il termine del 31.12.2023 di cui all’art. 64 co. 9 del DL 73/2021.

Per gli atti di acquisto della prima casa stipulati tra l’1.1.2024 e il 29.2.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione), sempre che questi siano stati preceduti da un contratto preliminare sottoscritto e registrato entro il 31.12.2023 è stato previsto un credito d’imposta, utilizzabile nel 2025, di importo pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti.



Aiuti di stato e aiuti “de minimis” - Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero

Vengono prorogati di un anno i termini, in scadenza tra il 31.12.2023 e il 30.6.2024, per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis”:

  • non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione (c.d. “aiuti automatici”);
  • oppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è però determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. “aiuti semiautomatici”);
  • per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).


Credito d’imposta per la quotazione delle PMI - Proroga per il 2024

È stata prevista la proroga al 31.12.2024 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, istituito dalla Legge di Bilancio 2018.

Resta ferma la misura dell’agevolazione, pari al 50% dei costi ammissibili, fino all’importo massimo di 500.000,00 euro.



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