HACCP E NOTIFICA ASL

 

Si ricorda che tutte le aziende che operano nel comparto alimentare sono obbligate a predisporre il manuale Haccp definito anche Manuale di autocontrollo (ai sensi del reg. Ce 852/04, Reg Ce 853/04 e del Reg. 178/02).
Il documento deve essere compilato da tutti gli operatori che si occupano di almeno una tra queste attività: preparazione, produzione, confezionamento, commercio, trasporto, deposito, distribuzione, stoccaggio, somministrazione e vendita di alimenti.
Nel dettaglio, l’obbligatorietà compete alle attività che si occupano di:

• preparazione, produzione e confezionamento di alimenti e bevande (aziende agricole e zootecniche, caseifici e macellerie, panifici e pasticcerie, cantine vinicole, molini, torrefazioni e frantoi, mangimifici e laboratori alimentari);
• deposito, trasporto, distribuzione e stoccaggio di merci alimentari (depositi vari, distributori automatici, aziende o attività legate al trasporto e distribuzione di alimenti e bevande);
• commercio,  vendita, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande (bar, chioschi e pub, ristoranti, gastronomie, pizzerie, paninerie, gelaterie, enoteche, negozi di generi alimentari, negozi con vendita di integratori, salumerie e macellerie, supermercati, aziende ortofrutticole e fruttivendoli, venditori ambulanti e banchi temporanei, strutture ricettive quali alberghi, hotel, bed and breakfast, mense aziendali e scolastiche, aziende agricole o qualsiasi altra attività che sia dedita alla vendita ed alla somministrazione alimentare di qualsiasi tipo).

L’inizio o la modifica di quanto svolto (ai sensi del Reg 852/04 art. 6.) deve essere obbligatoriamente comunicato all’Asl, per tramite del Suap competente (Sportello Unico Attività Produttive).
Le sanzioni previste per la mancata predisposizione del manuale, in caso di controlli da parte dell’Asl e dei Nas, sono:
– sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a 3.000 per omessa predisposizione di procedure di autocontrollo igienico sanitario basate sui principi HACCP (quali ad esempio la mancanza del Piano di autocontrollo);
– sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 6.000 per mancata o non corretta applicazione del Piano di Autocontrollo (HACCP) (ad es. mancata applicazione dei controlli previsti nelle procedure, mancata registrazione dei controlli previsti nelle procedure, mancata esecuzione delle verifiche previste nel piano di autocontrollo quali l’analisi e le verifiche da parte di personale tecnico qualificato).

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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