Nuova direttiva Greenwashing

Operative le nuove disposizioni per le imprese

Dal 27 settembre 2026 sono in vigore nuove regole sulle pratiche commerciali sleali legate alla transizione verde e sulle informazioni da fornire ai consumatori. La normativa Greenwashing, introdotta dalla direttiva (UE) 2024/825 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, modifica il Codice del consumo e rafforza la trasparenza sulle caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti.

 

Novità e divieti 

Un’azienda non può più definire un prodotto o un servizio come “ecologico”, “verde” o “sostenibile” senza dimostrare concretamente perché lo è. L’obiettivo è evitare il Greenwashing, cioè quando viene comunicata un’immagine più attenta all’ambiente di quanto sia realmente dimostrabile.

Le imprese devono prestare maggiore attenzione a come presentano i propri prodotti nelle pubblicità, sui siti web, sui social e nei materiali promozionali. Queste diciture non potranno più essere utilizzate se non sono spiegate in modo chiaro e supportate da elementi che ne permettano la verifica.

  • Particolare attenzione ai marchi di sostenibilità: la normativa stabilisce alcuni requisiti per il loro utilizzo e vieta, in particolare, l’esposizione di marchi di sostenibilità che non siano basati su un sistema di certificazione o che non siano istituiti da autorità pubbliche. Quindi un’azienda non potrà inventare un proprio marchio “prodotto sostenibile” senza una certificazione che lo giustifichi;
  • Sono inoltre disciplinate le dichiarazioni relative a futuri obiettivi ambientali: queste dovranno basarsi su impegni chiari, verificabili e realistici ed essere accompagnate da un piano dettagliato per raggiungerli. Ad esempio non basta più dire “Entro il 2030 saremo a impatto zero”, senza spiegare le azioni che si vogliono realizzare, le scadenze e i risultati da raggiungere;
  • Sono state introdotte novità anche sulla neutralità climatica. È infatti vietato definire un prodotto a impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando questo risultato è ottenuto esclusivamente attraverso la compensazione delle emissioni. Ad esempio l’azienda non può dire che un prodotto non inquina solo perché pianta alberi per compensare le emissioni che produce;
  • Sono inoltre vietate le comunicazioni che attribuiscono a un prodotto, nel suo complesso, un beneficio ambientale che riguarda in realtà solo una sua parte o una specifica fase del suo ciclo di vita. Quindi non si può definire un’auto “ecologica” solo perché è elettrica, senza considerare anche l’impatto ambientale della sua produzione.

 

Facciamo qualche esempio

Mettere “Prodotto ecologico” NON VA BENE, perchè si tratta di una definizione generica. Deve venire spiegato in che cosa consiste il beneficio ambientale.

Scrivere invece “Confezione realizzata con il 80% di plastica riciclata” È CORRETTO perchè è un’affermazione specifica e verificabile, purché sia documentata.

“Azienda amica dell’ambiente” è un’affermazione troppo vaga se non viene supportata da elementi concreti, quindi NON VA BENE.

MEGLIO offrire un dato preciso, se misurato e dimostrabile, come “Abbiamo ridotto del 20% i consumi energetici rispetto all’anno precedente“.

 

Di seguito è possibile consultare i testi integrali della Direttiva (UE) 2024/825 e del Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30.

Direttiva
Decreto Legislativo
 

Viste le novità proposte dalla nuova normativa, si raccomandano le imprese a verificare le modalità con cui vengono comunicate ai consumatori le caratteristiche ambientali e di sostenibilità dei prodotti e dei servizi che offrono, per evitare di incorrere in pratiche commerciali scorrette.

 

Per informazioni: 

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226505
e-mail servizi@acaweb.it 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui