Nuovo Regolamento UE sugli imballaggi: cosa cambia dal 12 agosto 2026

Dal 12 agosto 2026 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2025/40 (noto anche come PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), che introduce un nuovo quadro normativo europeo per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Le relative disposizioni saranno tuttavia applicate in modo graduale, secondo le scadenze previste dal regolamento, al fine di consentire agli operatori economici di adeguarsi progressivamente ai nuovi obblighi. L’obiettivo principale del regolamento è ridurre, entro il 2030, la quantità di imballaggi e di rifiuti prodotti, limitare l’impiego di materie prime vergini, favorire la transizione verso un’economia sostenibile, contribuendo contestualmente alla significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei consumi idrici, nonché alla diminuzione degli impatti negativi degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana.

Le nuove disposizioni interesseranno tutte le imprese che producono, confezionano, importano o commercializzano imballaggi o prodotti imballati.

Le principali novità

Dal 12 agosto 2026 entrano in vigore:

  • l’obbligo di predisporre la “dichiarazione UE di conformità degli imballaggi”;
  • le restrizioni relative alla presenza di sostanze perfluoroacriliche (PFAS) negli imballi destinati al contatto con gli alimenti.

Dichiarazione UE di conformità

A decorrere dal 12 agosto 2026, il fabbricante potrà immettere sul mercato esclusivamente imballaggi conformi ai requisiti applicabili dal Regolamento UE. A tal fine dovrà effettuare la procedura di valutazione della conformità dell’imballo e redigere la dichiarazione UE di conformità, sulla base dello schema previsto dal Regolamento e della documentazione tecnica predisposta.

Restrizioni ai PFAS negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti

Carte alimentari, sacchetti, vaschette, contenitori da asporto e tutti gli imballi utilizzati per confezionare o consegnare prodotti alimentari, dal 12 agosto, non potranno essere immessi sul mercato se non conformi ai nuovi limiti previsti dal Regolamento europeo in materia di PFAS.

I limiti da rispettare sono tre:

  • 25 ppb per ogni singolo PFAS misurato con analisi mirata;
  • 250 ppb per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata;
  • 50 ppm per i PFAS totali, inclusi quelli polimerici.

Per le scorte acquistate e ricevute prima del 12 agosto 2026, sarà ancora possibile utilizzarle, purché l’impresa sia in grado di dimostrare che erano già state immesse nella filiera prima dell’entrata in vigore del divieto. È quindi fondamentale conservare fatture, documenti di trasporto, ordini e, se possibile, un inventario delle giacenze.

Il principale destinatario di tali obblighi è il fabbricante degli imballaggi

Chi è il “fabbricante” dell’imballaggio?

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda la definizione di “fabbricante“. Il regolamento, infatti, attribuisce questo ruolo non necessariamente a chi realizza fisicamente l’imballaggio, ma all’importatore  UE o all’azienda che commercializza l’imballo o il prodotto con il proprio nome o marchio. Sarà quindi quest’ultima a dover garantire la conformità dell’imballaggio ai nuovi requisiti e a predisporre la relativa documentazione.

È tuttavia prevista una specifica deroga per le microimprese. Qualora l’impresa che commissiona la progettazione o la produzione dell’imballaggio/prodotto confezionato sotto il proprio nome o marchio sia una microimpresa e il fornitore dell’imballaggio sia stabilito nello stesso Stato membro, la qualifica di fabbricante è attribuita a quest’ultimo.

Il chiarimento in ordine all’attribuzione della qualifica di fabbricante può essere particolarmente rilevante per le piccole, medie e grandi imprese che decidano di apporre il proprio marchio sugli imballaggi utilizzati per la commercializzazione dei propri prodotti. In questo caso, infatti, l’impresa verrebbe qualificata come fabbricante, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti tra i quali il rispetto dei requisiti di sostenibilità e della procedura di valutazione della conformità degli imballaggi al Regolamento.

Misure transitorie

Con riferimento agli imballaggi contenenti PFAS oltre i limiti consentiti, la Commissione europea ha chiarito che il PPWR non introduce un generale periodo di esaurimento delle scorte.

In particolare:

  • gli imballaggi già immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono continuare a essere commercializzati e non devono essere ritirati o richiamati;
  • gli imballaggi immessi sul mercato a partire dal 12 agosto 2026 devono invece rispettare integralmente le nuove prescrizioni del Regolamento, anche se materialmente prodotti prima di tale data. La Commissione precisa inoltre che tale disciplina si applica anche agli imballaggi contenenti materiale riciclato, per i quali non sono previste deroghe.

La Commissione Europea, nelle sue linee guida, ha precisato altresì che, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria, assume rilievo la data di immissione sul mercato dell’imballaggio e non quella della sua produzione.

Per gli imballaggi di vendita e gli imballaggi multipli destinati al contatto con gli alimenti, l’immissione sul mercato coincide normalmente con il riempimento e la sigillatura dell’imballaggio, operazioni che possono incidere sulla conformità del materiale. Diversamente, per gli imballaggi da trasporto e gli imballaggi di servizio, l’immissione sul mercato avviene generalmente quando essi vengono commercializzati vuoti. Tale chiarimento assume particolare rilevanza pratica, poiché comporta che la possibilità di commercializzare gli stock esistenti dipende non dalla data di produzione dell’imballaggio, bensì dalla data della sua prima immissione sul mercato.

Sanzioni

Si evidenzia che l’articolo 68 del PPWR prevede che gli Stati Membri devono stabilire solamente entro il 12 febbraio 2027 le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione.

Le scadenze future

In previsione futura segnaliamo ulteriori obblighi:

  • a decorrere dal 1° gennaio 2030 (restrizioni per alcuni imballaggi) non potranno più essere immessi sul mercato gli imballaggi nei formati e per utilizzi particolari, tra cui evidenziamo:
    • imballaggi di plastica monouso, quali vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole;
    • imballaggi di plastica monouso per condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero salvo eccezioni;
    • gli imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l’igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;
    • imballaggi monouso utilizzati nel settore ricettivo destinati a una prenotazione individuale, quali flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, sacchetti per saponette.
  • entro il 12 febbraio 2027 (obbligo di ricarica per alimenti e delle bevande da asporto) ad esempio se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti bevande calde o fredde, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire; se si utilizzano imballaggi da asporto per fornire ai clienti alimenti pronti, va garantito un sistema che permetta ai clienti di portare il proprio contenitore da riempire. Qualora i clienti portino il proprio contenitore al fine di essere riempito, il prezzo del prodotto non può essere superiore o a condizioni meno favorevoli rispetto alla vendita dell’unità di vendita costituita dal medesimo prodotto e da un imballaggio monouso.
  • entro il 12 febbraio 2028 (offerta di imballaggi riutilizzabili per il settore dell’asporto), fatta eccezione per le microimprese.

A decorrere dal 2030, almeno il 10% dei prodotti in vendita deve essere offerto in un formato di imballaggio riutilizzabile.

Hai già verificato se i tuoi imballaggi sono conformi al nuovo regolamento?

Se hai bisogno di maggiori informazioni, chiarimenti sugli adempimenti previsti e un supporto nella verifica della conformità dei tuoi imballaggi, puoi rivolgerti all’Ufficio Sicurezza Lavoro, Igiene HACCP e Ambiente dell’Associazione Commercianti Albesi. Siamo a disposizione per  le imprese nell’analisi dei nuovi obblighi e nel percorso di adeguamento previsto dalla normativa.

 

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
Tel. 0173/226516
E-mail servizi@acaweb.it

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