VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

 

Gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni hanno evidenziato il ruolo chiave in Italia dei Volontari della protezione civile, dei Vigili del Fuoco e degli appartenenti alle forze armate e di polizia.
Le attività di protezione civile sono fondamentali in Italia, soprattutto per far fronte alle emergenze.
L’attività dei volontari è disciplinata dalla legge italiana soprattutto in termini di diritti dei lavoratori, i quali mutano a seconda che il volontario sia un prestatore subordinato oppure autonomo.

VOLONTARI LAVORATORI SUBORDINATI
I volontari che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:
• al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
• al mantenimento del trattamento economico e previdenziale (stipendio e versamento dei relativi contributi all’INPS) da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
• alla copertura assicurativa (INAIL).

Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194, l’obbligo del datore di lavoro è quello di permettere l’impiego del volontario per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno. Per le attività di simulazione i limiti si riducono a 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, e per emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.

Il diritto allo stipendio
Per ogni giornata di assenza spetta al volontario la retribuzione globale di fatto giornaliera, ossia tutti quegli elementi della retribuzione che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa (si pensi allo stipendio base, al superminimo, all’indennità di contingenza, agli scatti di anzianità, ecc.).
Per quanto riguarda la tassazione in busta paga, non cambia nulla, nel senso che il dipendente volontario della protezione civile riceve il normale stipendio assoggettato alle ritenute fiscali, quindi all’Irpef al netto delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente, familiari a carico, ecc.
Il datore di lavoro può poi richiedere il rimborso delle somme versate al lavoratore impegnato come volontario. La richiesta va inoltrata all’INPS.
I contributi previdenziali versati durante l’assenza del lavoratore non sono però rimborsabili.

Rimborso Inps: adempimenti del datore di lavoro
Come abbiamo detto, il datore di lavoro è obbligato ad erogare al lavoratore impegnato in operazioni di soccorso come Volontario della Protezione Civile la normale retribuzione, salvo poi poter far richiesta di rimborso. A tal fine va presentata apposita domanda all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello dell’operazione.
Sono rimborsabili le giornate e  le ore di effettiva astensione dal lavoro del volontario di Protezione civile. Sono da escludersi le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell’astensione o comunque effettuate dopo l’operazione di soccorso, nonché le giornate, di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di “settimana corta”, eccetera.
L’Inps rimborsa solo per i lavoratori dipendenti iscritti presso le proprie gestioni. La domanda va presentata online e deve contenere:
• le generalità del lavoratore;
• l’importo della retribuzione corrisposta;
• l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei Comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata;
• una dichiarazione del datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.

La documentazione da presentare al datore di lavoro
Prima di tutto il lavoratore che è impegnato come Volontario della Protezione civile ha un obbligo comunicativo, che è quello di informare quanto prima il datore di lavoro della sua partecipazione alle operazioni di soccorso. Al termine delle operazioni stesse, il lavoratore, compatibilmente con le esigenze del soccorso, deve consegnare la dichiarazione del sindaco (o di un suo delegato) dalla quale risulti l’impiego come volontario nelle operazioni di soccorso.

La distribuzione dell’orario di lavoro
I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell’ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91). Tale disciplina non si applica a chi svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l’esercita nell’ambito delle associazioni di volontariato.

VOLONTARI LAVORATORI AUTONOMI
Ai volontari impiegati in attività di Protezione civile che siano lavoratori autonomi e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero, calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello UNICO) presentata l’anno precedente a quello in cui è stata prestata l’opera di volontariato, nel limite di euro 103,29 giornalieri lordi.
La misura effettiva dell’indennità, volta a compensare il mancato reddito, è stabilita ogni anno con D.M. lavoro.

Lavoratori autonomi: adempimenti per la richiesta del rimborso
I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l’indennità di cui sopra, debbono farne richiesta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio.
La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione.
Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione, deve essere allegata l’attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell’interessato di corrispondente astensione dal lavoro.
L’ ITL, una volta determinato l’ammontare dell’indennità spettante al volontario, sulla base dell’importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, procede quindi a liquidare l’indennità all’avente diritto.
Ai fini della determinazione dell’indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

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