Visita medica sempre obbligatoria per i lavoratori minorenni

Ricordiamo che la normativa sulla tutela del lavoro minorile impone l’accertamento sanitario al lavoro, previsto dall’art. 8 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977. 

Tale obbligo ricorre anche nel caso in cui il minore non sia adibito a mansioni per le quali il documento di valutazione dei rischi (DVR) non preveda obbligo di sorveglianza sanitaria. 

Nel caso in cui il lavoratore minorenne sia adibito a mansioni per le quali, in base alla valutazione dei rischi aziendale, sia prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la visita preventiva e le successive visite periodiche dovranno necessariamente essere effettuate dal Medico Competente nominato dal datore di lavoro, nell’ambito della sorveglianza sanitaria disciplinata dall’art. 41 del medesimo decreto. Ne consegue che l’ammissione al lavoro del minore in assenza della preventiva verifica di idoneità sanitaria continui ad integrare una violazione penalmente rilevante. Alla luce di tale impostazione, occorre quindi distinguere due differenti ipotesi operative. 

Nell’ipotesi in cui il lavoratore minorenne sia adibito a mansioni a rischio individuate all’interno del DVR, la visita medica dovrà essere effettuata dal Medico Competente aziendale. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le attività che comportino esposizione a rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, sovraccarico biomeccanico o altri rischi specifici individuati dalla normativa prevenzionistica. 

Diversamente, qualora il minore sia adibito a mansioni non a rischio, permane comunque l’obbligo di sottoporlo ad accertamento sanitario preventivo e a successivi controlli periodici almeno annuali ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 977/1967. In tale ipotesi, l’accertamento non costituisce sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. 81/2008, ma rappresenta una misura speciale di tutela del lavoro minorile. 

Sul piano operativo, la visita medica, a cura e spese del Datore di lavoro, in questo caso può essere eseguita presso un Medico del Servizio sanitario nazionale. 

Giova inoltre ricordare che il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, relativo alla protezione dei giovani sul lavoro, prevede che l’età minima per l’ammissione al lavoro non possa mai essere inferiore a sedici anni compiuti e sia subordinata al compimento del periodo di istruzione obbligatoria. Attualmente, in linea generale, si intende adempiuto il periodo di istruzione obbligatoria da coloro che hanno frequentato per almeno dieci anni il percorso scolastico, a partire dalla scuola primaria (elementare) e della prima parte della secondaria (media), come previsto dal Decreto n. 139/2007 del Ministero della pubblica istruzione. 

Inoltre, è vietato (a meno che non si tratti di motivi didattici o di formazione professionale, e per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa, purché svolti sotto la sorveglianza di formatori e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro – D. Lgs 81/08), adibire gli adolescenti a lavorazioni che li espongano a: 

  • agenti fisici quali atmosfera con pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori o locali sotto pressione ed a rumori con esposizione superiore a 90 decibel LEP-d; 
  • agenti biologici che possono causare malattie gravi e che possono propagarsi nella comunità o che sono stati geneticamente modificati; 
  • agenti chimici: sostanze classificate dalle seguenti classi e categorie di pericolo: tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3), corrosione (cat. 1A, 1B o 1C), gas/aerosol/liquido infiammabile (cat. 1 o 2), esplosivi, sostanze e miscele autoreattive (tipo A, B, C o D), perossidi organici (tipo A o B), tossici per organi bersaglio (cat. 1 o 2), sensibilizzanti per vie respiratorie o per pelle (cat. 1A o aB), cancerogeni (cat. 1 A, 1 B o 2), mutageni (cat. 1 A, 1 B o 2), tossici per la riproduzione (cat. 1 A o 1 B), piombo e compositi ed amianto. 

Gli adolescenti non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. 

L’elenco esaustivo delle mansioni e dei processi vietati ai lavoratori minorenni è indicato nell’allegato I alla L. 977/67 aggiunto dal D.Lgs. 345/99 e modificato dal D.Lgs. 262/00. 

Ricordiamo in ultimo che i minorenni non possono somministrare alcolici, né essere adibiti a lavoro notturno. 

 

Per informazioni:  

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226511 
e-mailservizi@acaweb.it 

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui