Gli scambi di merci fra i Paesi membri dell’Unione Europea avvengono nel rispetto di una normativa comunitaria che prevede regole comuni per la produzione, la detenzione e la circolazione.
Tra i prodotti per cui è prevista l’applicazione di un’accisa (imposta da versare al momento dell’immissione in consumo del prodotto il cui valore cambia a seconda dello stato dell’UE) rientrano l’alcol ed il vino.
In Italia, l’aliquota attualmente prevista come accisa riferita ad ettolitro di vino (prodotto finito immesso al consumo) è pari a zero, mentre ogni altro Paese dell’Unione Europea applica un diverso importo.
In virtù di tale situazione, sul territorio nazionale il vino può essere prodotto, detenuto e immesso al consumo senza che vi sia applicata alcuna accisa, mentre in caso di cessione in un altro Paese europeo sono da considerarsi, oltre al valore dell’accisa per quel Paese, una serie di regole.
La produzione nel settore vino, in Italia, avviene in due diversi tipi di impianti:
• deposito fiscale, cantine e stabilimenti di produzione con quantitativo di vino annuo prodotto superiore o uguale a mille ettolitri;
• piccoli produttori, cantine o stabilimenti in cui, con riferimento all’ultimo quinquennio, si producono in media meno di mille ettolitri anno.
Per entrambe le tipologie di impianti, oltre alla produzione ed allo stoccaggio, è consentita la spedizione di vino in altri Paesi dell’Unione Europea, con diversa modalità.
Per le spedizioni effettuate dal piccolo produttore la norma prevede:
• spedizione esclusivamente a soggetto autorizzato (deposito fiscale o destinatario registrato)
• esonero dall’obbligo del prestare cauzione a garanzia dell’accisa da pagare nel Paese in cui sarà commercializzato il vino
• pagamento dell’accisa a destino da parte di colui che immette in consumo il prodotto in altro Paese europeo
• utilizzo come documento di accompagno del M.V.V., dal primo gennaio 2021 esclusivamente in formato elettronico.
• obbligo, per lo speditore, di comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente per territorio, entro il quinto giorno di ciascun mese, di un riepilogo delle spedizioni effettuate nel mese precedente.
Per le spedizioni effettuate da deposito fiscale è invece previsto:
• spedizione esclusivamente a soggetto autorizzato (deposito fiscale o destinatario registrato)
• tenuta per lo speditore di un registro delle partite spedite
• impegno, per chi spedisce, di una cauzione a garanzia del pagamento dell’accisa a destino
• pagamento dell’accisa prevista, da parte di chi riceve il vino e immette in consumo in altro Paese
• utilizzo come unico documento di accompagno dell’e-AD elettronico
• presentazione telematica della distinta delle spedizioni effettuate mensilmente (entro il quinto giorno del mese successivo)
• presentazione annuale di un prospetto riepilogativo della produzione, movimentazione e del bilancio energetico
• pagamento del diritto di licenza annuo per il deposito fiscale.
Anche i soggetti che non rientrano nella categoria dei produttori, ma la cui attività prevede la detenzione a scopo economico di vino, per spedire direttamente in altri Paesi europei, sono soggetti alla licenza di deposito fiscale.
In alternativa, coloro i quali hanno necessità di spedire vino in altri Paesi europei possono affidarsi a spedizionieri che si fanno carico di svolgere tutta la procedura prevista.
Per informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it