VINACCE E FECCE. COME TRATTARE I SOTTOPRODOTTI DA VINIFICAZIONE

 

In base alla normativa attualmente in vigore, i sottoprodotti derivanti dalla vinificazione (vinacce e fecce) sono soggetti all’obbligo della consegna in distilleria oppure allo smaltimento sotto controllo per uso alternativo.
In entrambe i casi, per i produttori con obbligo di tenuta dei registri telematici, le relative annotazioni debbono essere correttamente riportate sul registro.
La detenzione dei sottoprodotti è sottoposta ad alcuni vincoli:

Vinacce
– possono essere con o senza raspi
– devono possedere un tenore alcolico minimo pari a 2,8 litri di alcol anidro/100 kg;
– entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale devono essere destinate alla distilleria o a smaltimento sotto controllo;
– il trasporto deve essere scortato dal documento MVV, o in alternativa da documento IT vidimato antecedentemente il 31/12/2016;
– non è prevista validazione dei documenti ne trasmissione di copia al ICQRF;
– lo stoccaggio temporaneo delle vinacce prevede il rispetto ambientale, in particolare si ricorda che il percolato che si può ottenere dalla naturale pressatura del cumulo non può essere confluito in fognatura. Si consiglia lo stoccaggio in appositi contenitori o aree cementate e coperte.

Feccia
– devono possedere un tenore alcolico minimo pari a 4 litri di alcol anidro /100 kg;
– entro trenta giorni dall’ottenimento devono essere destinate alla distilleria o a smaltimento sotto controllo (90 giorni per i produttori di quantitativi di vino inferiori a 1000 hl);
– prima di essere estratte dalle cantine devono essere denaturate con le modalità previste dalla norma, tale operazione va annotata sul registro telematico;
– per le fecce destinate all’impiego agronomico è previsto, come denaturante, il solfato ferroso alla dose di 100 grammi/100 kg;
– il trasporto deve essere scortato dal documento MVV, o in alternativa da documento IT vidimato antecedentemente il 31/12/2016
– non è prevista validazione dei documenti;
– entro il primo giorno lavorativo successivo alla consegna in distilleria, deve essere inviata copia del documento di trasporto all’ICQRF.

Lo smaltimento sotto controllo è consentito a tutti i vinificatori, senza limitazioni quantitative, in toto o anche in parte.
Gli impieghi previsti sono i seguenti:
– uso agronomico diretto;
– uso agronomico indiretto (compostaggio);
– uso energetico;
– uso per prodotti agroalimentari;
– uso farmaceutico e/o cosmetico.

Lo smaltimento sotto controllo deve essere comunicato all’ICQRF, almeno quattro giorni prima delle operazioni o del piano cronologico con cui i sottoprodotti saranno resi inutilizzabili al consumo umano. Tutte le operazioni devono essere riportate sul registro telematico.

 

Per informazioni Ufficio consulenza vinicola
tel. 0173/226611
e-mail registrivinicoli@acaweb.it

 

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