VENDITORI PORTA A PORTA

Si intende per “vendita diretta a domicilio”, la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

È considerato “incaricato alla vendita diretta a domicilio” (o venditore porta a porta), colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.

L’attività di vendita diretta a domicilio è soggetta a comunicazione preventiva da parte dell’impresa al comune in cui la stessa ha la residenza o la sede legale.

Nel caso in cui l’incaricato alla vendita diretta a domicilio svolga la sua attività con vincolo di subordinazione si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’impresa esercente la vendita diretta.

L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può invece essere esercitata sia come oggetto di un’obbligazione assunta con contratto di agenzia, sia senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l’attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese.

Con l’interpello n. 3 del 30 gennaio 2014, il Ministero del Lavoro ritiene che nel caso in cui l’attività di venditore a domicilio sia esercitata da soggetti titolari di Partita Iva non rientri nel regime presuntivo dell’art. 69 del D.Lgs. 276/2003, viceversa, qualora l’attività di venditore porta a porta venga svolta in assenza di una o più condizioni previste dalla Legge 173/2005 e quindi non si figuri una vera e propria vendita a domicilio, il rapporto può essere richiamato quale collaborazione a progetto o, in presenza degli indici di subordinazione, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I venditori porta a porta devono essere in possesso di un tesserino di riconoscimento rilasciato dall’impresa che svolge l’attività di vendita a domicilio. Il tesserino di riconoscimento, che deve essere numerato ed aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile dell’impresa stessa e la firma di quest’ultimo.

Durante le operazioni di vendita il tesserino deve essere esposto in maniera ben visibile. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua per­so­nalmente l’attività di vendita diretta a domicilio.

L’incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere provato per iscritto e può essere liberamente rinunciato, anche per fatti concludenti con relativa presa d’atto dell’impresa affidante, o revocato per iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo. Nel contratto di incarico alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione deve essere prevista la misura delle provvigioni e le modalità di corresponsione delle stesse. L’attività di vendita diretta a domicilio è considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo, derivante da tale attività, non superiore a 5.000 euro (art. 3 comma 4 Legge 173/2005). Superata la soglia dei 5.000 euro annui il lavoratore dovrà aprire la posizione IVA. Il reddito è determinato con una deduzione forfetaria del 22% (art. 25 dpr 600/73) e pertanto fino ad un ammontare lordo di ricavi pari ad euro 6.410,00 la prestazione è considerata occasionale. Ai fini fiscali al venditore a domicilio si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 23% calcolata sull’imponibile provvigionale dedotta la quota forfetaria del 22%. Ai fini previdenziali il venditore porta a porta deve essere iscritto alla gestione separata.

I venditori a domicilio non sono soggetti all’assicurazione INAIL (nota del Ministero del Lavoro n. 2018/2005).

 

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