Tutti i gestori di strutture turistico-recettive, condomini, impianti sportivi, palestre, piscine, centri benessere, case di riposo o altre attività in cui sono presenti impianti ad acqua calda sanitaria (es. docce) sono tenuti ad attuare misure di sicurezza appropriate per prevenire il rischio legionellosi a protezione dei clienti e dei lavoratori.
La legionella è uno tra i patogeni più importanti trasmessi attraverso il vapore dell’acqua, responsabile di una grave polmonite interstiziale denominata “malattia dei legionari”, generalmente nota come “legionellosi”, oltre che di una sindrome lieve simil-influenzale detta “Febbre di Pontiac”.
Vige, quindi, l’obbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio legionella sia per i lavoratori che per qualsiasi altra persona che frequenti il luogo di lavoro.
In base all’esito della valutazione devono essere posti in essere interventi per ridurre le criticità, se riscontrate, e pianificate misure per il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
La valutazione del rischio è una stima del possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti (es. impianti di riscaldamento, idrici, condizionatori) sulla salute dell’uomo e risulta di fondamentale importanza per acquisire il grado di vulnerabilità della struttura in termini di probabilità di proliferazione batterica al loro interno ed esposizione ad aerosol che essi possono determinare.
Allo scopo di effettuare un’efficace prevenzione, l’analisi del rischio legionella deve essere aggiornata con cadenza almeno biennale (preferibilmente annuale).
Per supportare gli operatori aziendali nei passaggi che consentono di ottemperare ai nuovi obblighi, la cui inosservanza è pesantemente sanzionabile, l’Associazione Commercianti Albesi ha istituito un servizio specializzato per la redazione del documento di valutazione del rischio e per il prelievo campioni di acqua per monitorare la presenza/assenza del batterio legionella.
La mancata redazione del documento di valutazione del rischio legionella e la mancata adozione di misure di gestione del rischio, è punibile con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
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