Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

INL – Nota n. 5056/2023

In considerazione delle attuali condizioni climatiche, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 5056/2023 del 13/07/2023, con la quale richiama l’attenzione sulla tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore.

In particolare, l’Ispettorato evidenzia come l’esposizione eccessiva allo stress termico comporti l’aumento del rischio infortunistico atteso.

Le mansioni maggiormente colpite da tali eventi sono quelle che comportano attività non occasionale all’aperto quali ad esempio l’edilizia, il settore agricolo e della manutenzione del verde, il comparto marittimo e balneare.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio sono:

  • gli orari di lavoro;
  • le mansioni;
  • la tipologia di attività in caso di intenso sforzo fisico, anche abbinato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale, oltre alle caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

L’Ispettorato ha ricordato che, nel caso di temperature elevate (superiori a 35°) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) con la causale “eventi meteo”.

La CIGO inoltre è riconosciuta, indipendentemente dalle temperature rilevate, in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene esistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Viene inoltre ricordato come sia possibile, da parte degli Ispettori, procedere alla sospensione dell’attività lavorativa, nei casi in cui non sia presente, all’interno del Documento di valutazione dei rischi (DVR) o nel Piano operativo di sicurezza (POS) una valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

La nota INL indica, infine, una serie di link ai quali è possibile fare riferimento tra i quali la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” (https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/conoscere-il-rischio/agenti-fisici/stress-termico.html), elaborata dall’ INAIL che contiene informative per i datori di lavoro sulle patologie da calore, sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza nonché specifiche misure di prevenzione.

DL 28 LUGLIO 2023 N.98

A consolidare quanto emanato dalla nota INL, il 29/07/2023 è entrato in vigore il Decreto Legge “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, di rafforzamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché di termini di versamento del contributo di solidarietà temporaneo”.

Il provvedimento estende al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento della CIGO già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e si interviene sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), prevedendone l’utilizzo anche a ore nel caso di eventi estremi non evitabili, quali le eccezionali emergenze climatiche.

A tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a emergenze climatiche la misura prevede inoltre che i Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute favoriscano la sottoscrizione di intese per l’adozione di linee guida tra organizzazioni datoriali e sindacali.

L’Associazione Commercianti Albesi è a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e per l’elaborazione e/o aggiornamento della documentazione in materia di sicurezza.

 

Per informazioni:

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

 

 

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