TRASPORTO PRODOTTI VITIVINICOLI SFUSI: DOCUMENTO ELETTRONICO MVV-e

 

Per il trasporto di prodotti vitivinicoli sia sfusi che imbottigliati verso depositi e/o destinatari situati in altri paesi membri dell’Unione Europea, dal 2021 è richiesta la compilazione del documento elettronico MVV-e.

Tale documento è parimenti necessario in caso di attraversamento di uno stato membro UE per raggiungere uno stato extra UE.

L’utente, per poter compilare tale documento, deve necessariamente:

– essere iscritto al SIAN

– essere dotato di un codice ICQRF. 

Per la scorta di prodotti vitivinicoli sfusi o imbottigliati ma non etichettati, sul territorio nazionale l’utilizzo del MVV-e per ora rimane facoltativo. Con l’emissione del documento di trasporto in formato elettronico (MVV-e) si assolve all’obbligo a carico dello speditore (Reg. 273/2018) di trasmettere all’autorità competente sul territorio in cui è situato il carico, copia del documento di trasporto entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

Tale obbligo è previsto anche per la consegna della feccia denaturata alla distilleria. 

Per la movimentazione di prodotti:

– atti a DOP sfusi o imbottigliati senza etichetta

– certificati DOP sfusi o imbottigliati senza etichetta

è necessario inviare all’organismo di controllo Valoritalia copia del documento di trasporto, anche nel caso di utilizzo del MVV-e. 

Recentemente il Ministero ha inserito nuove voci nel campo “CAUSALE TRASPORTO” del MVV-e:

– trasferimento a conto deposito

– reso da conto deposito

– reso. 

Per informazioni:
Ufficio consulenza vitivinicola
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui