Per il trasporto di prodotti vitivinicoli sia sfusi che imbottigliati verso depositi e/o destinatari situati in altri paesi membri dell’Unione Europea, dal 2021 è richiesta la compilazione del documento elettronico MVV-e.
Tale documento è parimenti necessario in caso di attraversamento di uno stato membro UE per raggiungere uno stato extra UE.
L’utente, per poter compilare tale documento, deve necessariamente:
– essere iscritto al SIAN
– essere dotato di un codice ICQRF.
Per la scorta di prodotti vitivinicoli sfusi o imbottigliati ma non etichettati, sul territorio nazionale l’utilizzo del MVV-e per ora rimane facoltativo. Con l’emissione del documento di trasporto in formato elettronico (MVV-e) si assolve all’obbligo a carico dello speditore (Reg. 273/2018) di trasmettere all’autorità competente sul territorio in cui è situato il carico, copia del documento di trasporto entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
Tale obbligo è previsto anche per la consegna della feccia denaturata alla distilleria.
Per la movimentazione di prodotti:
– atti a DOP sfusi o imbottigliati senza etichetta
– certificati DOP sfusi o imbottigliati senza etichetta
è necessario inviare all’organismo di controllo Valoritalia copia del documento di trasporto, anche nel caso di utilizzo del MVV-e.
Recentemente il Ministero ha inserito nuove voci nel campo “CAUSALE TRASPORTO” del MVV-e:
– trasferimento a conto deposito
– reso da conto deposito
– reso.
Per informazioni:
Ufficio consulenza vitivinicola
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

