Trascinamento delle giornate operai agricoli per eventi calamitosi: compilazione elenchi nominativi dei braccianti agricoli 2023

L’INPS, con circolare n. 19/2024, ha fornito – come di consueto – le istruzioni operative per l’applicazione del c.d. “trascinamento delle giornate”, vale a dire quel beneficio riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato (OTD) che, nell’anno 2023, non hanno raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro, utile ad ottenere le relative prestazioni previdenziali, a causa di eventi eccezionali o calamità naturali (ai sensi dell’art. 21, c. 6, legge n. 223/1991, come modificato dall’art. 1, c. 65, della legge 247/2007).

Più nello specifico, il “trascinamento” è dunque un diritto alla riconferma delle giornate svolte nell’anno precedente in favore degli OTD che siano stati per almeno 5 giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici INPS, alle dipendenze di imprese agricole ricadenti in aree calamitate (delimitate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (interventi compensativi in caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale; interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica).

Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

I datori di lavoro vi devono ottemperare entro il 23 febbraio 2024, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, trasmettendo per via telematica la dichiarazione di calamità.

 

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