Dall’8 novembre 2023 è attivo il portale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti.
In particolare, sono state definite:
- le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità,
- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
L’operatore dovrà innanzitutto visionare:
- le modalità operative per l’iscrizione al RENTRI che illustra appunto, le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione al RENTRI;
- la modalità operativa “Inserimento dei dati delle autorizzazioni” che illustra le procedure che i soggetti, che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, devono seguire per inserire le informazioni richieste nella sezione anagrafica al momento dell’iscrizione al RENTRI;
- la modalità operativa “Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe” che illustra le procedure che i soggetti delegati devono seguire per la gestione delle deleghe dei produttori iniziali di rifiuti.
Sono state inoltre indicate le modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) a seconda della modalità di presentazione e precisamente:
- in formato cartaceo,
- mediante sistemi gestionali,
- mediante interoperabilità,
- mediante servizi di supporto.
Il documento prosegue infine con l’indicazione dei requisiti e delle specifiche tecniche che illustrano, in particolare, le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR e rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l’emissione dei FIR.
Tale obbligo non sussiste per le imprese che producono solo rifiuti definiti “urbani”, e cioè quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.
Sono considerati urbani i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili.
L’obbligo di iscrizione al RENTRI sussiste quindi solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi (es. oli motore esausti, inchiostri pitture e vernici di scarto). Solo nel caso in cui abbiano più di dieci dipendenti, l’obbligo sussiste inoltre se producono rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Si ricorda infine che le imprese obbligate devono effettuare l’iscrizione al RENTRI entro i seguenti termini:
- a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
- a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
- a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Le nuove modalità, gestite direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono previste dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006. Il Ministero, inoltre, ha pubblicato il decreto n. 143 del 6 novembre 2023 con cui ha approvato l’allegato che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti “RENTRI”.
Per informazioni:
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