Tracciabilità dei rifiuti: attivazione del nuovo portale RENTRI

Dall’8 novembre 2023 è attivo il portale del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti. 

In particolare, sono state definite: 

  • le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI,
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità,
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori. 

L’operatore dovrà innanzitutto visionare: 

  • le modalità operative per l’iscrizione al RENTRI che illustra appunto, le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione al RENTRI;
  • la modalità operativa “Inserimento dei dati delle autorizzazioni” che illustra le procedure che i soggetti, che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, devono seguire per inserire le informazioni richieste nella sezione anagrafica al momento dell’iscrizione al RENTRI;
  • la modalità operativa “Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe” che illustra le procedure che i soggetti delegati devono seguire per la gestione delle deleghe dei produttori iniziali di rifiuti. 

Sono state inoltre indicate le modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) a seconda della modalità di presentazione e precisamente: 

  • in formato cartaceo,
  • mediante sistemi gestionali,
  • mediante interoperabilità,
  • mediante servizi di supporto. 

Il documento prosegue infine con l’indicazione dei requisiti e delle specifiche tecniche che illustrano, in particolare, le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR e rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l’emissione dei FIR. 

Tale obbligo non sussiste per le imprese che producono solo rifiuti definiti “urbani”, e cioè quelli simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.  

Sono considerati urbani i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili. 

L’obbligo di iscrizione al RENTRI sussiste quindi solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi (es. oli motore esausti, inchiostri pitture e vernici di scarto). Solo nel caso in cui abbiano più di dieci dipendenti, l’obbligo sussiste inoltre se producono rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie. 

Si ricorda infine che le imprese obbligate devono effettuare l’iscrizione al RENTRI entro i seguenti termini: 

  • a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti;
  • a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. 

Le nuove modalità, gestite direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono previste dall’art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006. Il Ministero, inoltre, ha pubblicato il decreto n. 143 del 6 novembre 2023 con cui ha approvato l’allegato che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti “RENTRI”. 

 

Per informazioni
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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