SOSTANZE ESTREMAMENTE PREOCCUPANTI SVHC: OBBLIGO DI NOTIFICA DAL 5 GENNAIO

 

Il 5 gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di notifica della presenza di sostanze estremamente preoccupanti SVHC (Substances of Very High Concern) nei prodotti intesi come articoli semplici e oggetti complessi.

Il vincolo di notifica sarà gestito attraverso il nuovo database denominato SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products), contenente le informazioni sulle sostanze preoccupanti negli articoli o in oggetti complessi istituito per ottemperare alla Direttiva quadro sui Rifiuti.

Cosa sono le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC)?

Le sostanze estremamente preoccupanti presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

– cancerogena

– mutagena

– tossica per la riproduzione

– PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica)

– vPvB (molto persistente, molto bioaccumulabile)

– caratteristiche preoccupanti comparabili (p.es. perturbatori del sistema endocrino)

Il sito dell’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) fornisce l’elenco delle SVHC aggiornato con cadenza semestrale e velocemente consultabile (https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

 

A CHE COSA SERVE IL DATABASE SCIP?

L’obiettivo della banca dati SCIP è assicurare che le informazioni relative alle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) siano associabili ai prodotti e, quindi, tracciabili durante l’intero ciclo di vita degli stessi, in particolare nella fase di smaltimento una volta divenuti rifiuti.

Uno degli scopi dell’introduzione della banca dati SCIP è garantire una maggiore trasparenza che aiuti i consumatori a compiere scelte più consapevoli in fase di acquisto di prodotti nonché offrire loro informazioni su come utilizzarli e smaltirli al meglio.

 

CHI DEVE EFFETTUARE LA NOTIFICA AL DATABASE SCIP?

Gli obblighi di notifica ricadranno su tutte quelle attività imprenditoriali che operano nei campi:

– della produzione di merci;

– della lavorazione di prodotti grezzi e/o semilavorati;

– dell’assemblaggio di componenti già prodotti;

– dell’importazione di materiali/merci da paesi extra-UE;

– della distribuzione di merci nel mercato UE;

e che gestiscono materiale contenente anche solo una delle sostanze SVHC ad oggi indicate dall’ECHA, purché questa sia presente in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso e indipendentemente dal suo quantitativo annuo prodotto e/o commercializzato.

L’obbligo di notifica non si applica ai semplici rivenditori al dettaglio (negozianti), ai trasportatori (corrieri) e ai distributori che forniscono articoli/prodotti direttamente ai consumatori finali. Questi ultimi hanno facoltà di richiedere informazioni relative alle presunte sostanze contenute nei prodotti acquistati senza oneri aggiuntivi (ex art. 33 Regolamento CE 1097/2006 – REACH).

 

QUALI OBBLIGHI PER I GESTORI DI RIFIUTI?

Allo stato attuale non vi sono obblighi di notifica SCIP per i gestori di impianti di rifiuti.
L’introduzione dello SCIP può fornire un sostegno nell’isolamento dei rifiuti contenenti SVHC, nella fase di smontaggio e nelle operazioni di cernita in ottica di riuso (rifiuto come risorse). Inoltre, viene resa più semplice l’identificazione dei flussi di materiale sui quali tali sostanze, presenti negli articoli oramai dismessi, potrebbero potenzialmente incidere (smaltimento e gestione dei rifiuti).

Il database SCIP verrà reso disponibile pubblicamente per le consultazioni da parte dei gestori di rifiuti e dei consumatori sul portale dell’ECHA. Al fine di rispettare la protezione di dati di tipo commerciale e confidenziali, l’ECHA assicura che provvederà a non rendere pubbliche informazioni che potrebbero facilmente essere utilizzate per ricostruire rapporti cliente-fornitore.

L’Associazione Commercianti Albesi fornisce un servizio di supporto nell’invio della notifica SCIP.

 

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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