Sul territorio nazionale, per l’accompagnamento del vino imbottigliato e confezionato in contenitori di capacità fino a 60 litri è consentito l’utilizzo del documento di trasporto DDT.
La circolazione del vino è consentita anche in deroga all’emissione del documento di accompagnamento DDT (cioè in assenza di tale documento) a condizione che il prodotto sia imbottigliato in contenitori di capacità non superiore a 10 litri, regolarmente etichettati e muniti di dispositivo di chiusura con l’indicazione dell’imbottigliatore, per un quantitativo massimo complessivo di 100 litri.
Senza documento di accompagnamento, è inoltre consentito il trasporto di vino destinato al consumo familiare del destinatario, per un quantitativo non superiore a 30 litri.
Per i soggetti per i quali è previsto il registro vinicolo telematico, si ricorda che tutte le movimentazioni di prodotti sono da annotare nei tempi e con le modalità previste dalla normativa.
La e-fattura non vale come documento di accompagnamento
Va precisato che la nuova fattura elettronica, in assenza di specifiche indicazioni normative in merito, è da considerarsi valida ai fini fiscali ma non idonea alla scorta di prodotti vitivinicoli.
Nel caso di un eventuale controllo, il trasportatore deve sapere che la stampa del formato pdf della fattura elaborata dal fornitore non ha alcun valore, se non quello di “copia di cortesia”.
Per informazioni
Ufficio Servizio vitivinicolo
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