Etichettatura dei vini: le novità in vigore dall’8 dicembre 2023

Con l’entrata in vigore di un apposito Decreto, a partire dall’8 dicembre 2023 i prodotti vitivinicoli devono obbligatoriamente riportare in etichetta la tabella nutrizionale e l’elenco degli ingredienti. 

Le disposizioni, tuttavia, prevedono che possono essere commercializzati i prodotti vitivinicoli privi di etichettatura nutrizionale se ottenuti prima dell’8 dicembre 2023, sino ad esaurimento delle scorte. Questo esonera al momento dalla nuova normativa la maggior parte dei vini. 

Sono, invece, interessati dalle nuove disposizioni tutti i prodotti vitivinicoli che dopo l’8 di dicembre raggiungono le caratteristiche e i requisiti previsti (allegato VII parte II del Regolamento OCM Reg 1308/2013), in particolare: 

  • i vini spumanti, 
  • i vini frizzanti. 

Nuova etichettatura, sì o no? 

Per meglio comprendere le distinzioni, riportiamo alcuni esempi pratici. 

Un vino che alla data dell’8 dicembre possiede le caratteristiche per essere ritenuto tale, potrà essere etichettato secondo le precedenti disposizioni. 

Il medesimo vino, utilizzato come base per elaborare, dopo l’8 dicembre, un vino spumante avendo questo raggiunto le previste caratteristiche solo dopo la data di entrata in vigore della norma, richiede l’etichettatura con le informazioni nutrizionali e la lista degli ingredienti. 

Allo stesso modo, un mosto parzialmente fermentato che verrà trasformato in vino dopo l’8 dicembre ricade nelle nuove disposizioni. 

Per la definizione del campo di applicazione, fa fede la categoria in cui si trovano in carico i prodotti sul registro telematico, alla data dell’8 dicembre. 

Per la dichiarazione nutrizionale è prevista la possibilità di riportare in etichetta il solo valore energetico utilizzando il simbolo “E” seguito dal valore e dall’unità di misura (KJ/Kcal). 

Etichette digitali 

La dichiarazione energetica completa e la lista degli ingredienti può essere comunicata al consumatore in etichetta anche con l’impiego di strumenti digitali (ad es. QR-code). 

L’utilizzo della modalità elettronica nell’etichettatura è consentito, purché: 

  • le informazioni fornite non siano mai associate ad altre informazioni utilizzate a fini commerciali e/o di marketing 
  • non venga mai attuato nessun tipo di tracciamento degli utenti. 

Fino all’8 marzo 2024 è consentito utilizzare anche soltanto il simbolo ISO 2760 “I” accanto al dispositivo digitale (es. QR-code), che rimanda all’elenco degli ingredienti utilizzati e alla dichiarazione nutrizionale completa. 

Per informazioni:
UFFICIO CONSULENZA VITIVINICOLA
Tel. 0173/226611
E-mail registrivinicoli@acaweb.it

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