Le nuove indicazioni definiscono da un lato Ie modalità di apposizione e rimozione in condizione di sicurezza della segnaletica, mentre dall’altro vengono rivisti alcuni criteri per la formazione del personale addetto e dei preposti, anche sull’utilizzo dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale).
Le nuove procedure, che si applicano alle attività per il segnalamento temporaneo, interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti.
Oggetto delle modifiche sono:
• criteri generali di sicurezza
• spostamenti a piedi
• veicoli operativi
• entrata e uscita dai cantieri
• situazioni di emergenza
• segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
• segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 dello stesso Decreto, i datori di lavoro assicurano che gli addetti all’attività ricevano formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica e all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Tra le novità principali modifiche segnaliamo
• la scadenza per l’aggiornamento dei corsi di formazione dei lavoratori e dei preposti, che passa da 4 a 5 anni, con un corso di 6 ore.
• la possibilità di integrare la formazione del lavoratore con un percorso formativo di 4 ore, al fine di consentirgli di assumere il ruolo di preposto.
Per informazioni e per la formazione dei lavoratori e dei preposti addetti all’installazione e la rimozione della segnaletica stradale, è possibile contattare:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it