Sicurezza sul lavoro 2026: nuovi obblighi per lavoro agile o smartwork, e molto altro

La legge annuale sulle piccole e medie imprese, ha apportato importanti modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza lavoro.

Di seguito riportiamo le novità di maggiore rilevanza.

Entrata in vigore dell’obbligo penalmente sanzionato di consegna dell’informativa su salute e sicurezza nel lavoro agile

Tale disposizione introduce specifiche sanzioni applicabili al Datore di lavoro, in caso di omessa consegna ai lavoratori in regime di lavoro agile, di indicazioni inerenti le misure di salute e sicurezza da adottare. L’informativa deve essere consegnata annualmente e in forma scritta, anche al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nel testo devono essere riportati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, benché svolta in ambienti che non rientrano nella disponibilità del Datore di lavoro.

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali.

In caso di omissioni, è istituita la pena dell’arresto da due a quattro mesi, oppure dell’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96.

Formazione lavoratori durante i periodi di cassa integrazione

All’art. 37, comma 4, del testo unico per la sicurezza lavoro, viene inserita la lettera b-bis), la quale stabilisce che la formazione dei lavoratori deve essere garantita anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia di riduzione dell’orario di lavoro.

Addestramento dei lavoratori

Sempre all’art. 37, con riferimento all’addestramento, si chiarisce che deve essere svolto da una persona esperta e direttamente sul luogo di lavoro e consiste in una prova pratica finalizzata all’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. L’addestramento comprende anche esercitazioni pratiche relative alle procedure di lavoro in sicurezza. È inoltre previsto che gli interventi di addestramento possano essere svolti anche tramite tecnologie di simulazione, in ambienti reali o virtuali, e che tali attività debbano essere tracciate in un apposito registro, anche informatizzato.

Novità in materia di verifica delle attrezzature

La novità riguarda l’inserimento delle piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada, utilizzate per le operazioni in frutteto, tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza.

La verifica di tali attrezzature deve avvenire ogni tre anni.

L’elenco delle attrezzature soggette a verifica, riportato all’interno dell’allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede, ad esempio, piattaforme lavoro elevabili, recipienti in pressione e compressori, generatori di vapore e acqua surriscaldata.

 

Per informazioni:

UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226596
e-mail servizi@acaweb.it

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