Sgravi per assunzioni di donne svantaggiate: ok dall’UE (e dall’Inps!)

A seguito recente autorizzazione da parte della Commissione Europea degli sgravi per l’assunzione di donne c.d. svantaggiate, si rende noto che l’INPS, attraverso la Circolare n. 58 del 2023, ha fornito indicazioni relative alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle suddette misure.

L’esonero contributivo è riconosciuto, in via transitoria, nella misura del 100% per le assunzioni/proroghe/trasformazioni di donne lavoratrici svantaggiate effettuate:

  • dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nel limite massimo di importo pari a 8.000,00 euro annui.

Mentre per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 l’INPS rinvia alla circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 (e al messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021 per la disciplina di dettaglio), la recente circolare n. 58 del 23 giugno 2023 indica come fruire della misura agevolativa per il 2023.

Per poter procedere all’ottenimento del tanto atteso incentivo, finalmente applicabile, si riportano di seguito le principali condizioni necessarie:

  • possesso DURC regolare;
  • l’assunzione deve dar luogo ad un incremento netto occupazionale.

 

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