A seguito di segnalazioni dal territorio nazionale di controlli in tema di , ricordiamo alle imprese le principali disposizioni normative di riferimento.
PRODOTTI TESSILI
Quali sono i requisiti necessari che deve riportare l’etichetta:
– essere redatta almeno in lingua italiana;
– contenere la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (ad es. “100% cotone”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (ad es. “90% Cotone 10% Seta”). Non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni (NO: 100% CO oppure 70% VW 30% SE);
– indicare l’identità e gli estremi del produttore o dell’importatore;
– trovare corrispondenza nei documenti commerciali (fatture);
– essere durevole, facilmente leggibile, visibile, accessibile e saldamente fissata;
– esplicitare i dati identificativi del prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o della partita di prodotti di cui fa parte;
– indicare, ove previsto: “Contiene parti non tessili di origine animale” (es. in piumini; prodotti con inserti in pelle o con bottoni in madreperla, ecc…).
CALZATURE
Requisiti
– va apposta su almeno una delle calzature;
– può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato;
– deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore;
– non deve indurre in errore. A tal fine, nei luoghi di vendita deve essere obbligatoriamente esposto un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta (vedasi allegato). In caso di violazione, l’operatore commerciale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.
SANZIONI
Il Decreto Legislativo 190/2017 attribuisce una responsabilità diretta per chi etichetta i prodotti (produttori e importatori). Tuttavia, anche gli operatori commerciali sono tenuti alla verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, è prevista una sanzione da 700 a 3.500 euro.
CUOIO, PELLE E PELLICCIA
L’immissione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» deve far riferimento solo a materiali di origine naturale e non per materiali di origine sintetica.
Gli operatori commerciali, in caso di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», sono tenuti alla verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni con quelle indicate in fattura. In caso di violazione la sanzione va da 700 a 3.500 euro.
Anche in vetrina i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» non devono essere usati impropriamente con parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali (ad es., «ecopelle», «pelliccia sintetica», «simil-pelle», «finto cuoio», «cuoio vegano»).
Le scorte di prodotti già acquistati, che non rispettino i requisiti riportati, possono essere vendute fino ad esaurimento, ma entro e non oltre il 23 ottobre 2022.
COMMERCIO ONLINE
Nel caso di vendite online di prodotti di moda, le sono:
– nome, denominazione o ragione sociale dell’impresa;
– domicilio o sede legale dell’impresa;
– estremi dell’impresa, compreso l’indirizzo di posta elettronica;
– numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
– numero della partita IVA.
Per la carenza di tali informazioni, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 euro.
L’e-commerce sul sito web dell’azienda deve anche riportare gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
OBBLIGO DI ETICHETTATURA ANCHE ONLINE
L’informazione sulla composizione di un prodotto tessile o calzaturiero deve comparire anche nella vendita online, in modo da consentire al consumatore finale un acquisto consapevole. In assenza, sono previste sanzioni amministrative da 1.500 a 20.000 euro.
Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail: servizi@acaweb.it