SETTORE MODA: OBBLIGHI DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI

 
A seguito di segnalazioni dal territorio nazionale di controlli in tema di , ricordiamo alle imprese le principali disposizioni normative di riferimento. 

PRODOTTI TESSILI  

Quali sono i requisiti necessari che deve riportare l’etichetta: 

– essere redatta almeno in lingua italiana;

– contenere la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso (ad es. “100% cotone”) e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (ad es. “90% Cotone 10% Seta”). Non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni (NO: 100% CO oppure 70% VW 30% SE); 

– indicare l’identità e gli estremi del produttore o dell’importatore; 

– trovare corrispondenza nei documenti commerciali (fatture); 

– essere durevole, facilmente leggibile, visibile, accessibile e saldamente fissata; 

– esplicitare i dati identificativi del prodotto (codice articolo, n. lotto, modello, codice a barre, ecc.) o della partita di prodotti di cui fa parte;   

– indicare, ove previsto: “Contiene parti non tessili di origine animale” (es. in piumini; prodotti con inserti in pelle o con bottoni in madreperla, ecc…). 

CALZATURE

Requisiti 

– va apposta su almeno una delle calzature; 

– può essere stampata, incollata, goffrata o applicata ad un supporto attaccato; 

– deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore; 

– non deve indurre in errore. A tal fine, nei luoghi di vendita deve essere obbligatoriamente esposto un cartello illustrativo della simbologia adottata sull’etichetta (vedasi allegato). In caso di violazione, l’operatore commerciale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro. 

SANZIONI

Il Decreto Legislativo 190/2017 attribuisce una responsabilità diretta per chi etichetta i prodotti (produttori e importatori). Tuttavia, anche gli operatori commerciali sono tenuti alla verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, è prevista una sanzione da 700 a 3.500 euro. 

CUOIO, PELLE E PELLICCIA

L’immissione sul mercato di prodotti con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» deve far riferimento solo a materiali di origine naturale e non per materiali di origine sintetica. 

Gli operatori commerciali, in caso di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», sono tenuti alla verifica della presenza dell’etichetta e della corrispondenza delle informazioni con quelle indicate in fattura. In caso di violazione la sanzione va da 700 a 3.500 euro.

Anche in vetrina i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» non devono essere usati impropriamente con parole che facciano riferimento a materiali non derivanti da animali (ad es., «ecopelle», «pelliccia sintetica», «simil-pelle», «finto cuoio», «cuoio vegano»).

Le scorte di prodotti già acquistati, che non rispettino i requisiti riportati, possono essere vendute fino ad esaurimento, ma entro e non oltre il 23 ottobre 2022

COMMERCIO ONLINE

Nel caso di vendite online di prodotti di moda, le sono: 

– nome, denominazione o ragione sociale dell’impresa; 

– domicilio o sede legale dell’impresa; 

– estremi dell’impresa, compreso l’indirizzo di posta elettronica; 

– numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; 

– numero della partita IVA. 

Per la carenza di tali informazioni, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 10.000 euro.  

L’e-commerce sul sito web dell’azienda deve anche riportare gli obblighi di informazione previsti per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dai locali commerciali.  

OBBLIGO DI ETICHETTATURA ANCHE ONLINE

L’informazione sulla composizione di un prodotto tessile o calzaturiero deve comparire anche nella vendita online, in modo da consentire al consumatore finale un acquisto consapevole. In assenza, sono previste sanzioni amministrative da 1.500 a 20.000 euro. 

COME LEGGERE LE ETICHETTE

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail: servizi@acaweb.it

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