SENTENZE DI LAVORO

 

PLURIME INADEMPIENZE E TRASCURATEZZE DEL LAVORATORE: LICENZIAMENTO LEGITTIMO

Se un lavoratore non brilla in diligenza e in impegno professionale può essere licenziato legittimamente. Nel caso specifico, la Cassazione ha infatti ritenuto legittimo il licenziamento adottato dal datore nei confronti del lavoratore cui sono addebitabili plurime inadempienze e trascuratezze rispetto a una competenza divenuta centrale nelle mansioni all’esito di formazione professionale progressiva, integrando il giustificato motivo soggettivo proprio la fattispecie di inadempimento ed inerzia permanente rilevanti sotto il profilo di un’affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza e impegno professionale (sentenza 2 luglio 2020, n. 13625).

  

PERMESSI EX L. 104/1992 FRUIBILI SOLO PER ASSISTENZA AL DISABILE

La Cassazione ha stabilito che i permessi di cui all’articolo 33, L. 104/1992 (più noti come “i permessi 104”), sono riconosciuti al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa. Non ne è consentito l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza. Ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere a esigenze diverse integra l’abuso del diritto e vìola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (ordinanza 26 ottobre 2020, n. 23434).

 

GIUSTA CAUSA: IL GIUDICE NON È VINCOLATO ALLE PREVISIONI CONTENUTE NEI CONTRATTI COLLETTIVI

La “giusta causa” è uno degli argomenti più caldi per quanto concerne la giurisprudenza del lavoro. Ebbene, di recente la Cassazione ha stabilito che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento, contenuta nei contratti collettivi, ha valenza meramente esemplificativa (al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo). Pertanto non è preclusa un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è una nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di giusta causa contenute nei contratti collettivi in quanto sono ritenute “integranti” di una nozione, per l’appunto, già legale (sentenza 8 ottobre 2020, n. 21739).

 

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