Sentenze di lavoro

Le condotte extralavorative e le possibili conseguenze al rapporto di lavoro: possono condurre al licenziamento?

Il caso ha riguardato la reintegrazione di un dipendente licenziato da una società operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani. Il lavoratore era stato licenziato dall’azienda quando il datore era venuto a conoscenza di suoi procedimenti penali pendenti (passati), presumendo un rischio di infiltrazioni mafiose nell’azienda, in quanto la stessa società lavorava a sua volta con le Pubbliche Amministrazioni e doveva vigilare affinché la sua organizzazione fosse libera da elementi afferenti la criminalità organizzata. Il dipendente, tuttavia, impugnando il licenziamento, contestava l’assenza di una valutazione specifica dell’incidenza negativa dei procedimenti penali sulla sua effettiva prestazione lavorativa e sulla sicurezza dell’azienda. La Corte Suprema nel caso specifico ha confermato la reintegra, enunciando però che le condotte costituenti reato possono integrare giusta causa di licenziamento, anche se commesse prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, ma devono essere state giudicate con sentenza irrevocabile e dimostrarsi incompatibili con il vincolo fiduciario del rapporto lavorativo.

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n. 4502/2024)

 

Rilevanza disciplinare di altra attività svolta durante il periodo di malattia

Per un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di rapporto di lavoro, è possibile che la violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede derivi dallo svolgimento di altra attività durante la malattia. Nel caso in esame, il dipendente (con mansione addetto allo scarico dei bagagli) era stato filmato dall’investigatore privato – ingaggiato dal datore – mentre svolgeva l’attività di istruttore di kick boxing, nonostante si trovasse in malattia e i certificati medici mostrassero un progressivo peggioramento per le condizioni del suo arto superiore destro. L’azienda aveva attivato un procedimento disciplinare terminato con il licenziamento che il lavoratore aveva impugnato. La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto al dipendente, stabilendo che il comportamento del lavoratore ha pregiudicato e/o ritardato la guarigione ed il pronto rientro al lavoro, in piena violazione dei doveri generali di correttezza e di buona fede.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 5002/2024)

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