Licenziato per il rifiuto di seguire un corso di formazione professionale
Nel caso in questione i Giudici hanno respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per aver rifiutato di seguire un corso di formazione, peraltro gratuito, ritenuto indispensabile per fornire assistenza ad un cliente. La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che il rifiuto di fare la formazione integri un atteggiamento non collaborativo e dunque una insubordinazione che legittima il licenziamento in quanto contraria alla diligenza. In conclusione è stata valutata correttamente la gravità dell’insubordinazione del dipendente e la proporzionalità della sanzione espulsiva.
(Corte di Cassazione Ordinanza n. 12241 del 9 maggio 2023)
Licenziamento per inadempimento notevole, anche in assenza di previsione contrattuale
Generalmente, il licenziamento disciplinare deve avere a proprio fondamento il compimento, da parte del lavoratore, di un fatto dettagliatamente previsto nel contratto collettivo (o nel regolamento disciplinare predisposto dal datore di lavoro). Se, però, il comportamento del lavoratore si traduce in un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, il predetto presupposto di legittimità non sussiste, in quanto il potere di risolvere il contratto può trovare ragione direttamente nella legge, ad esempio se vengono violati i doveri che sorreggono l’esistenza stessa del rapporto di lavoro, quali l’obbligo di fedeltà e/o riservatezza (di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile), oppure quelli che derivano dalle direttive aziendali. In tali casi, ferma restando la gravità dei fatti, il recesso datoriale può dirsi validamente intimato anche se la normativa contrattuale non contempla la specifica violazione posta in essere dal dipendente.
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza n.20284 del 14 luglio 2023)