SENTENZE DI LAVORO


Svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro: legittimo il licenziamento per giusta causa

Per quanto concerne l’obbligo di fedeltà del dipendente (disciplinato ai sensi dell’art. 2105 del codice civile), con la sentenza in esame i giudici hanno stabilito che la legge impone al lavoratore di astenersi anche da qualsiasi condotta astrattamente idonea a ledere gli interessi del datore di lavoro. Il caso riguardava lo svolgimento di attività extralavorativa durante l’orario di lavoro, seppure in un settore non in concorrenza con quello del datore di lavoro: è stato ritenuto astrattamente idoneo a ledere gli interessi di quest’ultimo, in quanto la seconda attività del prestatore d’opera svilisce le sue energie lavorative e le distoglie ad altri fini. La Suprema Corte ha confermato il licenziamento di un Area Manager di un’azienda il quale, durante l’orario di lavoro, si dedicava a portare avanti il proprio negozio di abbigliamento.

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, ordinanza 31 gennaio 2022, n. 2870)

Il licenziamento orale è nullo ma va provato dal lavoratore che altrimenti può essere considerato dimissionario

Grava in capo al lavoratore l’onere di provare che è stato licenziato oralmente. Nel caso specifico, il dipendente sosteneva infatti di essere stato licenziato oralmente (affermando che gli era stata comunicata la «immediata sospensione del rapporto di lavoro» con invito a rassegnare le dimissioni). Successivamente, il lavoratore impugnava l’estromissione subita e comunicava, a mezzo pec, la propria immediata disponibilità a riprendere l’attività lavorativa.

La società si difendeva eccependo l’insussistenza di un licenziamento orale e asserendo che fosse stato il lavoratore ad allontanarsi arbitrariamente dal luogo di lavoro (e ad essere conseguentemente risultato assente ingiustificato ma non gli contestava tale comportamento scorretto). Il Tribunale, dopo un’approfondita attività istruttoria, ha rigettato la domanda del lavoratore non avendo questi assolto l’onere di provare la sussistenza del licenziamento orale impugnato: richiamando alcune precedenti pronunce di merito, i giudici hanno ribadito che il lavoratore che impugni il licenziamento, perché intimato senza l’osservanza della forma scritta, ha l’onere di dimostrare in che modo lo scioglimento del vincolo sia riconducibile alla volontà datoriale.

(Tribunale di Foggia, sentenza 1240/2022)

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

La tua opinione conta

Ti è piaciuto l’articolo?

Rimani sempre aggiornato con le notizie di settore

Unisciti ad ACA

Scopri come associarsi e i tuoi vantaggi

È semplice, inizia da qui