Rischio Radon: gli obblighi per le aziende – Novità

Il D.P.C.M. 11 gennaio 2024 (Piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032) ha introdotto alcune novità in materia di prevenzione dal rischio di esposizione al gas radon.

Ricordiamo che il Radon è un gas naturale radioattivo, molto pericoloso per la salute umana; rappresenta, infatti, la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di sigaretta.

Si origina nel sottosuolo grazie ad una serie di decadimenti nucleari a carico di elementi chimici presenti nelle rocce terrestri e riesce a risalire in superficie arrivando al livello del suolo ed entrando negli edifici dove può accumularsi.

Grazie alla diluizione in aria, il radon non è particolarmente pericoloso negli ambienti esterni ma la sua presenza e permanenza diventa preoccupante negli ambienti interni dove può raggiungere livelli di concentrazione particolarmente alti.

Il D.lgs. 101/2020 stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dell’esposizione al rischio radon, qualora vi sia la presenza di:

  • luoghi di lavoro sotterranei (intesi come locali o ambienti con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno);
  • luoghi di lavoro in locali semi sotterranei o situati al piano terra, localizzati in aree considerate prioritarie stabilite a livello regionale;
  • specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione radon;
  • stabilimenti termali.

Le novità

Arpa Piemonte ha individuato le cosiddette “aree considerate prioritarie” e quindi potenzialmente a maggior rischio.

Di conseguenza, le attività ubicate all’interno dei 37 comuni individuati, debbono eseguire i campionamenti anche all’interno dei locali ubicati ai piani semi sotterranei o al piano terreno.

Comuni classificati

La nuova normativa ha, inoltre, indicato i luoghi di lavoro ove la misurazione deve essere sempre effettuata, indipendentemente dal fatto che tali ambienti siano sotterranei o meno, ovvero:

  • Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
  • Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
  • Centrali idroelettriche.

In merito a tali ambienti si sottolinea che la normativa, per quanto concerne i criteri per l’individuazione dei punti di misura, riporta i luoghi esentati dalla misurazione. Nello specifico tali ambienti sono:

  • Locali di servizio, spogliatoi, bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi;
  • Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno.

Cosa fare

In tali circostanze, il datore di lavoro deve eseguire la valutazione attraverso rilievi e campionamenti dell’aria, con durata almeno annuale, onde misurare i livelli di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro. La valutazione del rischio deve essere conclusa entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.

Il documento di valutazione del rischio radon deve essere aggiornato ogni 8 anni (che si riducono a 4 se la concentrazione media annua supera il livello di riferimento di 300 Bq/mc per gli ambienti di lavoro).

Esso costituisce parte integrante del DVR Documento di valutazione dei rischi sicurezza sul lavoro.

Sanzioni

Per il datore di lavoro che non effettua la valutazione entro i termini previsti sono previste le seguenti sanzioni:

  • arresto da uno a sei mesi;
  • ammenda da 2.000 a 15.000 euro.

 

Per informazioni, misure ed elaborazione del documento di valutazione del rischio Radon: 
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226666
e-mail servizi@acaweb.it

 

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