RISCHIO LEGIONELLA NEI CONDOMINI: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

 

Per supportare gli amministratori di condominio nella gestione degli obblighi derivanti dalla valutazione del rischio legionella, la cui inosservanza è pesantemente sanzionabile anche alla luce dell’incremento dei controlli da parte delle ASL, l’Associazione Commercianti Albesi ha istituito un servizio specializzato che comprende:

  • – la redazione del documento di valutazione e gestione del rischio legionellosi
  • – il prelievo dei campioni di acqua, con monitoraggio del batterio legionella
  • – corsi di formazione specifici per gli amministratori di condominio.

 

Gli obblighi degli amministratori di condominio

In funzione delle linee guida emanate dalla Conferenza Stato-Regioni, gli amministratori di condominio sono tenuti ad attuare misure di sicurezza appropriate per prevenire la legionellosi a protezione degli inquilini dell’immobile.

L’amministratore deve provvedere ad eseguire:

  • • una valutazione del rischio della proliferazione di legionella
  • • stilare un documento di valutazione e gestione del rischio legionellosi, per il tramite di persona adeguatamente formata;
  • • eventuali interventi strutturali o sugli impianti, per ridurre le criticità riscontrate.

La valutazione del rischio è una stima del possibile impatto sulla salute degli inquilini causato dagli impianti (es. riscaldamento, impianto idrico, condizionatori). Questo risulta di fondamentale importanza per acquisire il grado di vulnerabilità della struttura in termini di probabilità di proliferazione batterica al loro interno, attraverso l’esposizione a vapori ed aerosol che si possano generare.

 

Cadenza e sanzioni

Allo scopo di effettuare un’efficace prevenzione, l’analisi del rischio legionella e il relativo documento di valutazione devono essere aggiornati con cadenza biennale (preferibilmente annuale).

La mancata redazione del documento di valutazione del rischio legionella e la mancata adozione di misure di gestione del rischio è punibile con le seguenti sanzioni:

  • • arresto da 3 a 6 mesi
  • • ammenda da 3.071,27 € a 7.862,44 €.

La responsabilità dell’amministratore condominiale nasce dalla considerazione che, mentre il gestore del servizio idrico (società che distribuisce l’acqua potabile) si impegna a garantire la salubrità dell’acqua che arriva al punto di consegna (il contatore del condominio), l’amministratore è invece tenuto a verificare e controllare l’adeguatezza dell’impianto condominiale fino ai rubinetti domestici dei singoli appartamenti.

La Legionella non compromette la potabilità dell’acqua e quindi non è richiesta l’assenza di tale batterio.

 

Il batterio della legionella 

Il batterio Legionella Pneumophila, responsabile dell’infezione Legionellosi, è naturalmente presente negli ambienti acquatici naturali, come acque sorgive, acque termali, fiumi, laghi e stagni. Da questi ambienti naturali può facilmente raggiungere quelli artificiali, come le condotte cittadine, le fontane e gli impianti idrici degli edifici, che a loro volta possono agire da diffusori del microrganismo patogeno.

Come per ogni altro impianto idrico, anche per l’impianto di un condominio le condizioni favorevoli alla proliferazione di Legionella sono:

  • • temperatura dell’acqua tra i 25°C e i 45 °C;
  • • stagnazione dell’acqua;
  • • tubature vetuste;
  • • presenza di sporco, incrostazioni e di sedimenti;
  • • presenza di alghe e amebe che forniscono nutrimento al batterio.

In un condominio, o comunque in un edificio o una struttura destinata al pubblico, sono a rischio soprattutto i punti morti degli impianti, le tubature vecchie o poco usate, dove calcare, sedimenti ed incrostazioni favoriscono la crescita del biofilm e la proliferazione delle colonie batteriche.

Per informazioni, campionamenti per analisi e redazione del documento di valutazione del rischio:

UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it 

 

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