Rinnovo contrattuale: terziario, distribuzione e servizi – Confcommercio

IN DATA 22 MARZO 2024, TRA CONFCOMMERCIO E LE OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS, È STATA STIPULATA L’IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL 30 MARZO 2015 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI, SCADUTO IL 31 DICEMBRE 2019.

DI SEGUITO SI FORNISCE UNA SINTESI DEGLI ASPETTI CONTRATTUALI INTERESSATI DALL’ACCORDO IN ESAME

Decorrenza e durata

Le Parti firmatarie hanno stabilito che l’accordo di rinnovo:

  • per la parte economica, decorre dal 1° aprile 2023 ed avrà validità fino al 31 marzo 2027;
  • per le modifiche normative, decorre dal 1° aprile 2024 (ferme restando le particolari decorrenze per singoli istituti) e scadrà il 31 marzo 2027.

Il contratto collettivo ha pertanto validità quadriennale.



Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime pari a 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 6 tranches:

  • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (si tratta dell’acconto su futuri aumenti contrattuali concordato con Protocollo straordinario 12 dicembre 2022);
  • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
  • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
  • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
  • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.


Una tantum

Al fine di garantire l’integrale copertura del periodo di carenza contrattuale ed ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022 (cfr. Aggiornamento AP n. 498/2022), le Parti hanno previsto la corresponsione di un importo forfettario “una tantum”, pari a 350,00 euro lordi per il IV livello da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

L’“una tantum” spetta solamente ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’Accordo in esame, quindi solamente ai lavoratori in forza al 22 marzo 2024.

L’importo, suddivisibile in 15 rate mensili, è determinato in proporzione alla durata del rapporto e all’effettivo servizio prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

L’importo di “una tantum” sarà erogato in due tranches, di eguale importo, con le retribuzioni di competenza luglio 2024 e luglio 2025.

Agli apprendisti in forza al 22 marzo 2024, l’importo di “una tantum” sarà erogato in misura riproporzionata in base al trattamento economico previsto dal CCNL 30 luglio 2019, con le medesime decorrenze previste per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L’importo di “una tantum”, inoltre:

  • deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assenze o aspettative non retribuite, periodi di lavoro a tempo parziale, sospensioni e/o riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, ovvero in caso di assunzione/cessazione nel corso del periodo di riferimento della stessa;
  • non è utile al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR.


Contratto a tempo determinato

Ferma restando la previgente disciplina dei rapporti a tempo determinato, che non viene modificata dall’accordo in esame, recependo la delega di cui all’art. 19, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2015, il rinnovo declina le causali per le quali è legittima l’apposizione del termine al contratto individuale di lavoro.

 

Le causali, che vanno specificatamente dettagliate nel contratto individuale, sono le seguenti:

  • saldi: lavoratori assunti nei periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
  • fiere: lavoratori assunti nei periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
  • festività natalizie: lavoratori assunti durante le festività natalizie, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • festività pasquali: lavoratori assunti durante le festività pasquali, nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
  • riduzione impatto ambientale: lavoratori assunti con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei processi medesimi;
  • terziario avanzato: lavoratori assunti con specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell’ambito del terziario avanzato;
  • digitalizzazione: lavoratori assunti con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
  • nuove aperture: lavoratori assunti per aperture di nuova unità produttiva/operativa e ristrutturazioni nel periodo massimo di 24 mesi a far data dal giorno della nuova apertura di unità produttiva/ operativa o nel periodo massimo di 24 mesi nella fase di ristrutturazione di unità produttiva/ operativa, intesa come espansione della superficie di vendita o apertura di nuovi reparti. In tal caso saranno esclusi dai limiti percentuali solamente i rapporti di lavoro instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura;
  • incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi.

Resta fermo che, per la fase di inizio/avvio di nuove attività, continua a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 76 del CCNL, secondo la quale i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.

L’accordo delega poi la contrattazione di secondo livello a:

  • individuare ulteriori causali;
  • concordare percorsi di stabilizzazione dei lavoratori assunti con contratto a termine;
  • valutare se sia possibile aumentare l’orario di lavoro dei lavoratori a tempo parziale, nelle ipotesi sopra indicate;
  • individuare manifestazioni, fiere o eventi rilevanti a livello territoriale tali da giustificare l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato.

 



Classificazione del personale

Viene rivista la classificazione del personale, facendo confluire in una classificazione ad hoc il personale dipendente delle imprese che svolgono attività di servizi professionali alle imprese e Information & Communication Technology (ICT), precisando mansioni, declaratorie e relativi inquadramenti in funzione della tipologia di attività svolta dall’azienda o dal lavoratore.

È precisato che la nuova classificazione del personale trova applicazione esclusivamente nei confronti dei lavoratori assunti a far data dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. Per il personale già in forza riconducibile a tali mansioni, l’accordo demanda alle singole aziende l’onere di coordinare i nuovi inquadramenti con quelli attuali.



Congedo parentale

Viene ridotto a 5 giorni il preavviso scritto che ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro per esercitare il diritto al congedo parentale (in precedenza, 15 giorni).



Lavoro agile

Le Parti, condividendo l’importanza che riveste il lavoro in modalità agile quale soluzione organizzativa per conciliare tempi di vita e di lavoro, nonché per contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, con l’accordo 22 marzo 2024 hanno inteso recepire all’interno del CCNL il Protocollo Nazionale 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.



Finanziamento enti bilaterali

Viene precisato che il contributo a finanziamento degli enti bilaterali territoriali, dovuto nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,05% a carico del lavoratore, calcolati su paga base e contingenza, è dovuto per quattordici mensilità.

La contribuzione anzidetta è comprensiva del contributo a sostegno delle attività delle Commissioni Paritetiche Bilaterali, previste in seno agli Enti Bilaterali stessi.

Parimenti, anche l’elemento distinto della retribuzione (0,30% di paga base e contingenza), dovuto ai lavoratori dalle aziende che omettono la contribuzione all’ente bilaterale, spetta ai lavoratori per quattordici mensilità.



Assistenza sanitaria integrativa

L’accordo prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST sia incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro.

Conseguentemente, dal 1° aprile 2025 il contributo ordinario dovuto al Fondo EST da parte del datore di lavoro sarà pari a 15,00 euro mensili



Cassa QUAS

Il rinnovo in esame prevede l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri.

Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

  • dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

UFFICIO PAGHE
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