Rinnovo CCNL pubblici esercizi

Lo scorso 5 giugno è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL pubblici esercizi, turismo, ristorazione collettiva e commerciale.

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità.

Decorrenza e durata del nuovo CCNL

Il contratto, fatte salve le specifiche decorrenze previste per i singoli istituti, decorre dal 1° giugno 2024 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte economica che per quella normativa.
Il CCNL produrrà i suoi effetti anche dopo la suddetta scadenza, fino alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Sfera applicativa

L’accordo precisa che nell’ambito delle aziende:

  • dei pubblici esercizi, rientrano anche le aziende addette alla preparazione, confezionamento e somministrazione di pasti e bevande (banqueting), e
  • della ristorazione collettiva, sono ricomprese le aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering).

Incrementi retributivi

Le Parti hanno convenuto un aumento retributivo a regime della paga base nazionale pari a 200,00 euro per il 4° livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali), da corrispondersi in 5 tranches:

  • 50,00 euro a partire dal 1° giugno 2024;
  • 40,00 euro a partire dal 1° giugno 2025 (1° settembre 2025 per le aziende della ristorazione collettiva);
  • 40,00 euro a partire dal 1° giugno 2026 (1° settembre 2026 per le aziende della ristorazione collettiva);
  • 30,00 euro a partire dal 1° giugno 2027;
  • 40,00 euro a partire dal 1° dicembre 2027.

Gli importi degli incrementi retributivi risultano i seguenti:

Livello 1° giugno 2024 1° giugno 2025 * 1° giugno 2026* 1° giugno 2027 1° dicembre 2027
QA 82,22 65,78 65,78 49,33 65,78
QB 74,25 59,4 59,4 44,55 59,4
1 67,26 53,81 53,81 40,36 53,81
2 59,29 47,43 47,43 35,57 47,43
3 54,48 43,59 43,59 32,69 43,59
4 50 40 40 30 40
5 45,29 36,23 36,23 27,17 36,23
6S 42,57 34,05 34,05 25,54 34,05
6 41,58 33,26 33,26 24,95 33,26
7 37,33 29,86 29,86 22,4 29,86

(*) Per le aziende della ristorazione collettiva le decorrenze di tali tranches di aumento sono fissate rispettivamente a settembre 2025 e settembre 2026.

Nuovi minimi retributivi

Per effetto degli incrementi retributivi concordati dalle Parti, i nuovi importi della paga base risultano i seguenti.

Pubblici esercizi e stabilimenti balneari

Livello Paga base al 31/05/2024 Dal 1° giugno 2024 Dal 1° giugno 2025* Dal 1° giugno 2026* Dal 1° giugno 2027 Dal 1° dicembre 2027
QA 1.706,48 1.788,70 1.854,48 1.920,26 1.969,59 2.035,36
QB 1.540,98 1.615,23 1.674,63 1.734,03 1.778,58 1.837,97
1 1.396,07 1.463,33 1.517,14 1.570,95 1.611,31 1.665,13
2 1.230,58 1.289,87 1.337,30 1.384,73 1.420,30 1.467,75
3 1.130,82 1.185,30 1.228,89 1.272,48 1.305,17 1.348,75
4 1.037,75 1.087,75 1.127,75 1.167,75 1.197,75 1.237,75
5 939,96 985,25 1.021,48 1.057,71 1.084,88 1.121,11
6S 883,51 926,08 960,13 994,18 1.019,72 1.053,78
6 862,97 904,55 937,81 971,07 996,02 1.029,28
7 774,7 812,03 841,89 871,75 894,15 924,01

(*) Per le aziende della ristorazione collettiva la corresponsione di tali importi avverrà rispettivamente a partire dal mese di settembre 2025 e dal mese di settembre 2026.

Mensilità supplementari: 13esima e 14esima

Tredicesima – I periodi di congedo di maternità e paternità (“alternativo” e “obbligatorio”), nonché i periodi di congedo parentale (maternità e/o paternità facoltativa) devono essere computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della tredicesima mensilità.

Quattordicesima – A far data dalla sottoscrizione del nuovo accordo (5 giugno 2024), i periodi di congedo di maternità e di paternità (“alternativo” e “obbligatorio”) vanno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima mensilità.

ATTENZIONE: a partire dal 1° dicembre 2027 saranno computati ai fini dell’integrale maturazione e corresponsione della quattordicesima i periodi di congedo parentale (maternità e/o paternità facoltativa).

Assistenza sanitaria integrativa – Fondo Est

L’accordo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il contributo obbligatorio a favore del Fondo EST sia incrementato di 3,00 euro mensili, a carico del datore di lavoro. Conseguentemente, dal 1° gennaio 2027 il contributo dovuto al Fondo EST sarà pari a 15,00 euro mensili (per 12 mensilità).

Cassa QUAS – Quadri

È stabilito l’aumento anche della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa di assistenza sanitaria QUAS per i lavoratori appartenenti alla categoria dei Quadri. Nel particolare, il contributo obbligatorio dovuto alla Cassa QUAS dal datore di lavoro aumenta:

  • dal 1° gennaio 2025, di 20,00 euro annui;
  • dal 1° gennaio 2026, di 20,00 euro annui.

Conseguentemente, la contribuzione alla Cassa QUAS è cosi ridefinita:

Decorrenza Contributo c/Datore di lavoro Contributo c/Quadro Totale contributo annuo
fino al 31 dicembre 2024 340,00 euro 50,00 euro 390,00 euro
Dal 1° gennaio 2025 360,00 euro 50,00 euro 410,00 euro
Dal 1° gennaio 2026 380,00 euro 50,00 euro 430,00 euro

Rol – Riduzione orario lavoro (permessi retribuiti)

In materia di riduzione dell’orario di lavoro (c.d. permessi retribuiti), fermo restando tali permessi non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione, viene precisato che, tuttavia, i periodi di congedo per maternità, per paternità e di congedo parentale (maternità e/o paternità facoltativa) sono utili ai fini della loro maturazione.

Ferie

Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell’anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi di assenza per congedo di maternità e paternità (“alternativo” ed “obbligatorio”), per congedo parentale (c.d. facoltativa), nonché per malattia od infortunio.

Altre novità in pillole

Classificazione del personale: è stato effettuato un sostanziale ammodernamento, mantenendo comunque invariate le declaratorie contrattuali ed anche i differenti livelli d’inquadramento, al fine di scongiurare eventuali disallineamenti organizzativi per le imprese. Oltre alla eliminazione di alcune mansioni desuete sono state introdotte nuove figure, maggiormente rispondenti alle attuali esigenze delle imprese.

Welfare/premio: sulla scia di quanto già disciplinato dal precedente rinnovo del 2018, le aziende che non definiscano – entro il 31 ottobre 2026 – per i propri dipendenti premi di risultato tramite accordi di II livello (mediante accordi aziendali o per effetto di accordi territoriali), il datore di lavoro dovrà erogare, con la retribuzione del mese di novembre 2027, i seguenti importi: livelli A, B: euro 186,00; livelli 1, 2, 3: euro 158,00; livelli 4, 5: euro 140,00; livelli 6S, 6, 7: euro 112,00. In alternativa, a seguito di accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente e tale somma sarà riproporzionata per il personale a tempo parziale.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: è stata prevista la costituzione di una commissione paritetica nazionale entro la fine del 2024 che affronti i temi legati alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla luce della crescente importanza della tematica anche per il settore.

Tutela donne vittime di violenza di genere: alla lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere è concessa (con preavviso al datore non inferiore a 7 giorni, indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo e produzione di idonea certificazione), l’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Durante il periodo di congedo, coperto da contribuzione figurativa, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal datore di lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Pari opportunità: viene assunto l’impegno all’avvio di percorsi di studio e di ricerca per l’effettiva realizzazione della parità di genere, in osservanza delle normative nazionali ed europee relative al principio della parità di retribuzione tra uomini e donne, per uno stesso lavoro di pari valore. Si prevederà l’istituzione, per le imprese con più di 50 dipendenti, di una figura di rappresentanza nominata congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali, su indicazione delle lavoratrici e dei lavoratori, specializzata in questioni di genere, denominata Garante della Parità, con compiti di intervento presso i datori di lavoro.

Contrasto violenze/molestie nei luoghi di lavoro: si prevede la possibilità della predisposizione, a cura delle aziende, di specifici interventi formativi, da condividersi con le rappresentanze sindacali, da realizzare anche attraverso i Fondi interprofessionali, in materia di tutela della libertà e della dignità della persona, al fine di prevenire comportamenti configurabili come molestie e promuovere specifici interventi per diffondere la cultura del rispetto della persona.

 

Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
e-mail libripaga@acaweb.it

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