Responsabilità solidale negli appalti

Per affrontare il tema in questione si dovrebbero considerare più indicazioni normative, dal codice civile, al decreto legislativo 276/2003 fino agli ultimi comunicati dell’INL.

In termini generali, l’ordinamento giuridico italiano riconosce una tutela dei crediti di lavoro maturati nell’ambito di un appalto mediante con lo scopo di offrire ai lavoratori impegnati nell’esecuzione di un appalto di un’opera o di un servizio una garanzia per il soddisfacimento della retribuzione loro dovuta in caso di inadempimento del loro diretto datore di lavoro.

Ai sensi dell’art. 1676 del Cod. Civ., infatti, “Coloro che, alle dipendenze dell’appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l’opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l’appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda”.

DISCIPLINA CO.2 DELL’ART. 29 (D.LGS. 276/2003)

Il co.2 dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, essendo prevalente rispetto alla disciplina ex art. 1676 Cod. Civ.,  svolge un ruolo principe nella tutela dei lavoratori impiegati in un contratto di appalto: nello specifico amplia la responsabilità solidale del committente, in quanto fa sì che quest’ultimo risponda in solido con l’appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori dei crediti retributivi e contributivi spettanti al lavoratore che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto (senza il “limite” del debito residuo del committente verso l’appaltatore).

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, tale comma trova applicazione negli appalti e subappalti di opere e servizi.

AMBITO SOGGETTIVO

La disciplina prevista dall’art. 29, co. 2, D.Lgs. 276/2003, prevede che il committente sia assoggettato al vincolo solidale unitamente all’appaltatore e a tutti quei soggetti il cui contratto di subappalto dipenda dall’appalto principale secondo uno schema a “cascata”. Allo stesso tempo, il subappaltatore che assuma la veste di subcommittente sarà a sua volta solidalmente obbligato con i successivi subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. I prestatori di lavoro potranno così rivendicare l’adempimento non solo dal proprio diretto datore di lavoro, ma da ciascuno dei subcommittenti della filiera contrattuale, fino a risalire al committente posto all’apice della catena d’appalto.

Sfuggono al vincolo solidaristico imposto dall’art. 29, 2° comma del D.Lgs. n. 276/2003 il committente persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale (co. 3-ter art. 29) e le pubbliche amministrazioni (assoggettate alle regole generali sulla solidarietà negli appalti contenute nel D.Lgs. 163/2006).

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA GARANZIA PRESTATA DALLA LEGGE

In generale tale garanzia trova applicazione per tutti i lavoratori che hanno contribuito all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto di appalto o subappalto in forza di un rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo (per questi ultimi, art. 9, co. 1, D.L. n. 76/2013).

I CREDITI GARANTITI

La responsabilità regolamentata dall’art. 29, 2° comma del D.Lgs. n. 276/2003 obbliga in solido committenti, appaltatori e subappaltatori al pagamento dei trattamenti retributivi, comprensivi di mensilità aggiuntive, superminimi, compensi per lavoro straordinario, dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi e delle quote di trattamento di fine rapporto maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto o di subappalto.

I CREDITI ESCLUSI DAL REGIME DI GARANZIA

Restano esclusi dal sistema di tutela, perché integralmente a carico del responsabile dell’inadempimento, le sanzioni civili dovute per mancato o ritardato pagamento dei contributi o dei premi ex art. 116 della L. n. 388/2000, nonché le sanzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, consistenti in omissioni od evasioni contributive.

Tra i crediti garantiti non rientrano anche i rimborsi, le diarie e, in generale, tutte le agevolazioni di carattere assistenziale collegate al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale (ad es. buoni pasto – Cass., 26 maggio 2016, n. 10543; Cass., 6 luglio 2015, n. 13841), oltre le somme dovute a titolo risarcitorio e indennitario.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE FISCALE

Il committente che esegue il pagamento dei crediti pretesi in forza dell’operatività del vincolo solidaristico è

poi tenuto ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

IL DIFETTO DI LIMITI QUANTITATIVI

Il credito garantito dall’art. 29 non è limitato al corrispettivo ancora dovuto dal committente all’appaltatore o al subappaltatore per l’esecuzione del contratto al pari di quanto previsto per l’azione diretta di cui all’art. 1676 Cod. Civ.. Ne consegue che l’integrale versamento all’appaltatore del quantum pattuito nel contratto di appalto da parte del committente oppure l’esistenza di un credito del prestatore di lavoro eccedente rispetto a quanto dovuto dal committente medesimo non vale ad eliminare la solidarietà in capo a quest’ultimo, il quale resta vincolato al pagamento (dei crediti verso i lavoratori) nonostante l’avvenuto pagamento del corrispettivo dovuto in virtù del contratto d’appalto.

LA SUSSISTENZA DI LIMITI TEMPORALI

Sul tema resta in vigore il dettato dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003: in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto (TFR), nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con esclusione invece di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

Peraltro, le norme sulla responsabilità solidale trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo (art. 9 del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni in L. 9 agosto 2013, n. 99), per i quali però si applica la prescrizione prevista dalla legge come ha specificato l’INL con nota 9943 del 2019. In sintesi, la garanzia solidale apprestata dall’art. 29 è temporalmente circoscritta, perché destinata a decadere ove non azionata entro il termine di due anni dalla cessazione dell’appalto. In caso di subappalto il termine biennale decorrere dalla cessazione del relativo contratto, indipendentemente dalla cessazione dell’appalto principale.

L’IMPORTANTE MODIFICA NORMATIVA CON IL D.L. 25/2017

Con l’entrata in vigore del D.L. 25/2017 il lavoratore (che abbia prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto alle dipendenze dell’appaltatore/subappaltatore) può chiedere direttamente al committente il saldo delle proprie spettanze e sarà poi il committente a doversi attivare per ottenere dall’appaltatore/ subappaltatore quanto pagato al lavoratore.

La modifica normativa intervenuta è orientata ad una maggior tutela dei lavoratori che prima avrebbero dovuto agire nei confronti del proprio datore per veder soddisfatte le proprie pretese e, solo in caso di esito negativo, nei confronti del committente, qualora questi avesse deciso di avvalersi del beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore.

Il d.l. 25/2017 inoltre ha eliminato:

  • la facoltà per i contratti collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore, di limitare la responsabilità solidale individuando metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti;
  • il necessario coinvolgimento processuale di tutti i soggetti impegnati nella filiera d’appalto e il beneficio del committente di chiedere la preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore/subappaltatore.

In precedenza, infatti, la contrattazione collettiva aveva la possibilità di limitare la responsabilità solidale prevedendo l’obbligo, in capo ai committenti, di effettuare uno screening burocratico al fine di assicurare il diligente assolvimento delle obbligazioni negoziali assunte dagli imprenditori implicati nella catena d’appalto (primo periodo comma 2 dell’art. 29).

 

TABELLA RIEPILOGATIVA

SOMME DOVUTE LAVORATORI INTERESSATI SOGGETTO CHE NON HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO SOGGETTI RESPONSABILI TERMINE PER FAR VALERE IL DIRITTO
(eccetto persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale)
·    Retribuzione (comprese quote TFR) e compendi Dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi Appaltatore Appaltatore inadempiente e, in solido, il committente 2 anni dalla cessazione dell’appalto (eccetto crediti per enti previdenziali)
·    Contributi
·    premi Subappaltatore Subappaltatore inadempiente e, in solido, appaltatore e committente

 

DOCUMENTAZIONE CHE IL COMMITTENTE DEVE RICHIEDERE ALL’APPALTATORE AL FINE DI ESSERE GARANTITO DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Visura camerale aggiornata

Copia del DURC aggiornato (da richiederne l’aggiornamento costantemente). Per i periodi successivi al

DURC copia delle ricevute di versamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative ai lavoratori occupati

nell’appalto

Certificazione attestante il regolare versamento delle ritenute fiscali

Certificazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni ai lavoratori operanti nell’appalto

Copia del libro unico con l’indicazione dei lavoratori operanti nell’appalto o copia della comunicazione

preventiva di assunzione. Per i lavoratori neo assunti e non ancora iscritti sul Libro Unico è necessario farsi

consegnare il documento UNILAV da cui risulta effettuata l’assunzione nei termini di legge

Per le aziende operanti in base ad autorizzazioni particolari (es. sicurezza, autorizzazioni prefettizie ecc)

è necessario richiedere copia delle autorizzazioni ad operare

Documentazione attestante l’esperienza e la capacità professionale (Idoneità tecnico professionale)

Documento Unico di Valutazione Rischi da interferenze (DUVRI) o Piano Operativo di Sicurezza (POS)

in caso di cantiere.

APPALTI E SUBAPPALTI: TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18 comma 1 lett. “u” e art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/08) prevede che, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto, il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento. La Legge 136/2010 (art. 5) ha integrato le disposizioni previgenti inserendo la data di assunzione e l’autorizzazione al subappalto tra gli elementi della tessera di riconoscimento.

la tessera di riconoscimento dei lavoratori dell’impresa appaltatrice deve pertanto contenere:

  • generalità del lavoratore;
  • fotografia del lavoratore;
  • indicazione del datore di lavoro;
  • data di assunzione;
  • in caso di subappalto: autorizzazione al subappalto.

La tessera di riconoscimento dei LAVORATORI AUTONOMI qualora operino in un luogo di lavoro svolgendo attività in regime di appalto o subappalto, deve contenere:

  • generalità del lavoratore autonomo;
  • fotografia del lavoratore autonomo;
  • indicazione del Committente.

Gli obblighi relativi all’esibizione della tessera di riconoscimento sono in capo sia all’azienda che ai lavoratori

interessati. Pertanto, anche le sanzioni, gravano su entrambe i soggetti obbligati (azienda e lavoratore). In particolare:

  • il datore di lavoro ed il dirigente responsabile sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore che non esibisca la tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2008 art. 55 c. 5 lett. i);
  • il lavoratore che non esibisce la tessera di riconoscimento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00 (D. Lgs. 81/2015 art. 59 c. 1 lett. b).

I lavoratori autonomi devono provvedere autonomamente alla predisposizione e all’esibizione della tessera di riconoscimento (D.Lgs. 81/2015 art. 20 c. 3). In caso di mancata esibizione della stessa sono puniti con la sanzione da euro 50,00 ad euro 300,00 (D. Lgs. 81/2008 art. 60 comma 1 lett.b).

Per ulteriori informazioni
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