Con la legge 238/2016, meglio conosciuta come “Testo Unico della Vite e del Vino”, è stato introdotto anche in ambito vitivinicolo il ravvedimento operoso.
Questo istituto giuridico consente, per alcuni errori e/o omissioni commessi dopo gennaio 2017 le cui sanzioni sono previste agli art. 73, 76 e 78 della stessa legge, la possibilità di regolarizzare gli atti presentati con il versamento di sanzioni in forma ridotta.
Nei casi previsti dalla normativa, gli importi da versare sono ridotti ad un sesto se la regolarizzazione avviene entro un anno, oppure ad un quinto comunque con importo minimo non inferiore a 50 euro.
Per le dichiarazioni vitivinicole (giacenza, vendemmia e produzione, vedasi anche articolo specifico), qualora il ritardo sia inferiore a trenta giorni la sanzione prevista è ridotta ad un ottavo, sempre con importo minimo di 50 euro.
La possibilità di sanare con tale modalità è consentita a condizione che non siano iniziate verifiche o ispezioni da parte degli organi di controllo.
L’iter prevede:
1) individuare la norma di riferimento per la violazione effettuata;
2) verificare la sanzione prevista e, in base al tipo di violazione e al tempo trascorso, calcolare la somma da versare;
3) procedere alla regolarizzazione mediante correzione, modifica, integrazione di ciò che ha generato l’errore;
4) entro il giorno successivo alla regolarizzazione, effettuare il pagamento di quanto dovuto;
5) entro 3 giorni lavorativi, trasmettere a mezzo pec all’ICQRF competente per territorio copia della ricevuta di pagamento e descrizione di quanto oggetto di correzione.
Presso l’Ufficio consulenza vitivinicola dell’Associazione Commercianti Albesi è a disposizione la modulistica predisposta dall’ICQRF Nord-Ovest Ufficio d’Area di Asti, competente per territorio, al fine di uniformare ed agevolare l’utilizzo di tale strumento.
Per informazioni
Ufficio consulenza vinicola
tel. 0173/226611
e-mail registrivinicoli@acaweb.it