RADON: CHI, COME E QUANDO DEVE PROVVEDERE ALLE MISURAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Nella compilazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), il datore di lavoro deve analizzare anche i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti.

Tra queste, alcuni controlli specifici riguardano la concentrazione media annua di radon nell’aria in ambienti di lavoro. Il radon è un gas inerte e radioattivo di origine naturale, prodotto nella crosta terrestre, che può risalire alla superficie. È considerato molto pericoloso per la salute, a seconda della sua concentrazione.

CHI DEVE EFFETTUARE LE RILEVAZIONI

Sono tenute ad effettuare controlli le attività che svolgono:

  • • lavori in tunnel, metropolitane, sottovie, grotte e comunque luoghi sotterranei quali le cantine;
  • • lavori in superficie ma con alta probabilità di concentrazione di radon;
  • • operazioni in cui si utilizzano materiali che, pur non essendo considerati radioattivi, possono contenere radionuclidi naturali in concentrazioni significativamente elevate;
  • • operazioni che producono rifiuti non considerati radioattivi ma che possono contenere una considerevole quantità di radionuclidi naturali;
  • • stabilimenti termali e miniere non uranifere.

COME SI EFFETTUANO LE MISURAZIONI

La misurazione deve essere realizzata in modo da risultare rappresentativa dell’esposizione del personale alle radiazioni. I locali interessati devono essere occupati generalmente con continuità da parte del personale e vengono quindi esclusi locali di servizio, spogliatoi, corridoi di passaggio.

In base alle dimensioni dei locali, le misurazioni devono essere così pianificate:

  • • negli ambienti di piccole dimensioni (inferiori a 50 mq) la misurazione deve avvenire singolarmente;
  • • negli ambienti di medie/grandi dimensioni deve essere effettuata una misurazione ogni 100 mq di superficie;
  • • magazzini, bunker delle banche e locali simili, utilizzati con bassa frequenza ma che rimango a lungo chiusi, non dovranno essere sottoposti a misurazione, a meno che il personale non trascorra almeno 10 ore al mese.

Per le ditte neo costituite e per i nuovi locali adibiti, la misurazione deve avvenire entro 24 mesi dall’avviamento dell’attività. Per ottemperare agli obblighi di legge, la durata delle misurazioni prevede un monitoraggio di almeno 12 mesi.

QUANDO RIPETERE LE RILEVAZIONI

Una volta ottenuti i risultati della misurazione se in tutti gli ambienti la concentrazione media annua di Radon è inferiore all’80% del livello di azione massimo consentito (500 Bq/m3), l’esercente non è tenuto a ripetere la misurazione a meno di variazionI delle condizioni lavorative.

La misurazione va invece ripetuta se:

  • • in un solo ambiente la concentrazione media è uguale all’80% del livello di azione ma comunque non superiore al livello massimo, la misurazione deve essere ripetuta entro l’anno successivo;
  • • anche in un solo ambiente la concentrazione media è superiore al livello di azione, l’esercente è obbligato ad effettuare valutazioni di rischio ed eventualmente azioni di rimedio.

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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