Il Decreto di Attuazione della Direttiva 2013/59/EURATOM in vigore dal 27 agosto stabilisce le norme di sicurezza al fine di proteggere le persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e, oltre a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2013/19, provvede a riordinare la disciplina del settore in un quadro unitario, adeguando la normativa vigente a quanto previsto dalla legislazione europea.
Il Decreto disciplina:
• la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
• il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
• la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
• la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive.
Il testo si compone di 245 articoli e 35 allegati e si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza, che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti. Rischio che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione, sia per quanto riguarda l’ambiente ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.
Fra le novità, il Decreto definisce, all’articolo 17, gli obblighi in capo all’esercente, ossia la persona che ha la responsabilità giuridica ai fini dell’espletamento di una pratica o di una sorgente di radiazioni. Anche relativamente alla integrazione del documento di valutazione dei rischi e le modalità e la tempistica di comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche.
Il provvedimento abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.
Il nuovo Decreto legislativo, infine, ha introdotto una modifica al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 – stabilendo che “la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al titolo I, dalle disposizioni speciali in materia”.
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