Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il nuovo sistema informativo obbligatorio per la tracciabilità dei rifiuti gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
I soggetti obbligati all’iscrizione
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito riportati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi (esempio officine meccaniche, distributori di carburante che eseguono cambio olio, aziende metalmeccaniche, aziende agricole);
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi, gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificatamente i rifiuti non pericolosi derivanti da:
– lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
– lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
– attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Soggetti NON obbligati all’iscrizione
- enti o imprese che occupano fino a 10 dipendenti, produttori iniziali di soli rifiuti non pericolosi;
- enti o imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
- enti o imprese dalle attività di scavo, costruzione e demolizione produttrici di rifiuti non pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
- enti o imprese con produzione di rifiuti derivanti da attività commerciali, di servizio e sanitarie.
Scadenze per l’iscrizione al portale, l’utilizzo del nuovo registro carico/scarico e formulari trasporto rifiuti
Il nuovo sistema imporrà la digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.
Per ogni categoria di aziende sono stati previsti tempi distinti di adeguamento per:
- iscrizione al portale RENTRI;
- tenuta e vidimazione dei nuovi modelli di registro carico/scarico rifiuti;
- trasmissione al RENTRI dei dati del registro carico/scarico;
- utilizzo dei nuovi documenti di trasporto (Formulari di Identificazione dei Rifiuti – FIR).
I nuovi modelli di registro di carico/scarico e FIR sono applicabili a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025. È già possibile procedere alla vidimazione del registro di carico/scarico presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
Entro il 13 febbraio 2025 scatta l’obbligo di iscrizione al RENTRI per il primo gruppo di imprese (Impianti di trattamento rifiuti; trasportatori professionali di rifiuti, commercianti/intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con oltre 50 dipendenti).
Il nuovo registro carico/scarico rifiuti
Il nuovo modello di REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI IN FORMATO CARTACEO dovrà essere utilizzato per un periodo transitorio, dal 13/02/2025 sino alla data di iscrizione al RENTRI.
Pertanto, le aziende che non hanno ancora obbligo di iscrizione al RENTRI (vedi successive tabelle – SOGGETTI OBBLIGATI), ma ad ora hanno l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, dovranno utilizzare il nuovo modello di registro, in sostituzione a quello attualmente in uso.
Il nuovo modello di registro è unicamente scaricabile dal portale RENTRI all’indirizzo www.rentri.gov.it senza alcuna registrazione o iscrizione; il sistema genererà un file con il registro da stampare.
Per utilizzare il nuovo modello di registro è necessaria la preventiva vidimazione dello stesso, presso la Camera di Commercio territorialmente competente. Considerando i tempi tecnici dovuti alla vidimazione di un gran numero di registri, le Camere di Commercio invitano a pianificare con anticipo tale vidimazione chiedendo un appuntamento. Il costo per la vidimazione di ciascun registro di carico e scarico rifiuti è di € 25,00.
Soggetti esenti dalla vidimazione del registro carico/scarico in Camera di Commercio
Gli operatori tenuti ad iscriversi entro il 13 febbraio 2025 (ovvero impianti di trattamento, trasportatori ed intermediari di rifiuti, nonché produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti) non debbono procedere alla vidimazione del registro cartaceo poiché dovranno utilizzare, da subito, il registro in modalità digitale.
Iscrizione al portale RENTRI e obblighi
Di seguito riportiamo in forma schematica soggetti obbligati e relativi tempi di iscrizione al portale RENTRI, obblighi di tenuta del nuovo registro di carico/scarico rifiuti e del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).
L’iscrizione alla nuova piattaforma informatica di tracciabilità dovrà avvenire mediante accreditamento.
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Soggetti obbligati all’iscrizione al portale RENTRI dal 15/12/2024 al 13/02/2025
Si consiglia di effettuare l’iscrizione a partire da gennaio 2025 per evitare il versamento del diritto di iscrizione anno 2024.
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Soggetti obbligati all’iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025 |
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Obblighi dal 13/02/2025 |
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Obblighi dal 13/02/26 |
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Soggetti obbligati all’iscrizione al portale RENTRI dal 15/06/2025 al 14/08/2025
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Soggetti obbligati all’iscrizione dal 15/06/2025 al 14/08/2025 |
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Obblighi dal 13/02/25 |
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Obblighi dal giorno di iscrizione |
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Obblighi dal 13/02/26 |
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Soggetti obbligati all’iscrizione al portale RENTRI dal 15/12/2025 al 13/02/2026
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Soggetti obbligati all’iscrizione dal 15/12/2025 al 13/02/2026 |
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obblighi dal 13/02/25 |
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obblighi dal giorno di iscrizione |
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obblighi dal 13/02/26 |
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Soggetti esenti dall’iscrizione al RENTRI che hanno necessità di utilizzare il formulario di trasporto rifiuti (produttori di rifiuti non pericolosi fino a 10 dipendenti, attività commerciali a prescindere dal numero di dipendenti)
Dal 13/02/25 occorre procedere con la registrazione al portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”, prima di emettere e vidimare il FIR cartaceo. Tali soggetti sono esenti dall’iscrizione al portale RENTRI e dall’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.
Per informazioni e assistenza alla vidimazione registri carico/scarico, all’iscrizione al portale RENTRI e sua gestione digitalizzata contattare:
UFFICIO SICUREZZA SUL LAVORO, IGIENE HACCP E AMBIENTE
tel. 0173 226611
e-mail servizi@acaweb.it

