LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. “SOSTEGNI BIS”: LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

 

È stata pubblicata la legge n. 106 del 23 luglio 2021, di conversione del DL n. 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”). Ferme restando le conferme delle varie disposizioni emanate in sede di pubblicazione del decreto (si veda nostra circolare del 31/05/2021) si espone di seguito un riepilogo delle novità apportate nella recente conversione in legge. 

 

NOVITÀ CONTRATTI A TERMINE: CAUSALI DEFINITE DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Considerato il problematico ricorso alle causali legali per la stipula dei contratti a tempo determinato (a seguito dell’ormai noto decreto Dignità) e vista la necessità di rilanciare l’occupazione per superare la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, il decreto convertito in legge apre alla possibilità di instaurare contratti a termine fino a 24 mesi a seguito di individuazione da parte della contrattazione collettiva di specifiche esigenze. Attraverso questa nuova causale temporanea, aggiuntiva a quelle esistenti (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività , ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria), fino al 30 settembre 2022 viene concesso alle parti sociali, anche a livello aziendale, di definire le ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato, a seconda delle specificità delle singole realtà produttive.

Quindi, alle organizzazioni sindacali viene riconosciuta la possibilità dell’individuazione di specifiche esigenze di settore o aziendali per giustificare il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell’ambito della contrattazione collettiva che ricomprende (ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs n. 81/2015):

• i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

• i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

 

DECONTRIBUZIONE PER TURISMO, COMMERCIO E STABILIMENTI TERMALI ESTESA AL SETTORE CREATIVO, CULTURALE E DELLO SPETTACOLO

Per quanto riguarda l’incentivo per i datori di lavoro dei settori turismo, commercio e stabilimenti termali (per dettagli si veda nostra circolare del 31/05/2021), la legge di conversione da un lato conferma l’impianto della norma originaria e dall’altro estende tale decontribuzione, con le medesime modalità, anche ai datori di lavoro dei settori creativo, culturale e dello spettacolo, che quindi potranno beneficiare di un incentivo pari alla contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di ammortizzatori sociali fruiti nei mesi da gennaio a marzo 2021.

L’esonero è stato autorizzato dalla Commissione Europea e pertanto, per la sua effettiva applicazione, bisognerà attendere le necessarie indicazioni operative da parte dell’Inps.

 

PROMOZIONE LAVORO AGRICOLO

Per il settore agricolo, in sede di conversione del “Sostegni Bis”, ritorna in vigore la possibilità di assumere temporaneamente, fino al 31 dicembre 2021, soggetti percettori di ammortizzatori sociali (possibilità che era già stata riconosciuta dall’art. 94 del D.L. n. 34/2020).

Pertanto con i soggetti percettori di:

  • • cassa integrazione (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa)
  • • disoccupazione (NASPI e DIS-COLL)
  • • reddito di cittadinanza

i datori di lavoro hanno la possibilità di stipulare contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, per una retribuzione complessiva lorda non superiore ad euro 2.000,0 per ogni lavoratore, senza che tali soggetti subiscano la perdita o la riduzione dei suddetti benefici.

 

NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 105/2021 pubblicato il 23 luglio 2021:

– proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2021;

– per i lavoratori fragili il decreto ha ripristinato, con effetto retroattivo, fino al 31 ottobre 2021 il diritto allo smart working.

 

Per ulteriori informazioni:
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