Capita, sempre più sovente, che sulle buste paga dei dipendenti gravino delle trattenute sul quinto dello stipendio.
Esse possono essere conseguenze di:
- Pignoramento imposto a seguito giudizio in tribunale;
- Pignoramento imposto dall’agenzia entrate riscossione o enti riscossori ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. N. 602/73;
- Cessione del quinto volontariamente attivata dal dipendente per un prestito personale.
Attenzione: tutte le suddette vicende, seppur afferenti alla sfera personale del lavoratore interessato, riguardano anche le imprese datrici di lavoro, che devono ottemperare ad una serie di adempimenti e di obblighi, di non poco conto.
Infatti, se ad un’azienda viene notificato un atto di cessione volontaria del quinto dello stipendio, relativo ad un proprio dipendente (cessione attivata dal lavoratore medesimo presso, ad esempio, una finanziaria), il datore dovrà redigere il c.d. “certificato di stipendio” entro i termini richiesti.
Oppure, nel caso in cui una ditta ricevesse via posta raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata un atto che notifica un pignoramento imposto dal tribunale, nei confronti di un proprio dipendente, il datore deve obbligatoriamente predisporre entro i (brevi) termini di legge la c.d. “dichiarazione del terzo pignorato”, ai sensi del codice di procedura civile. Dichiarazione che può essere “positiva” oppure “negativa”, a seconda che il rapporto di lavoro sia in essere o meno.
Generalmente, nei casi in cui il datore di lavoro sia considerato “terzo pignorato”, occorrerà applicare la trattenuta del debito in busta paga del lavoratore e provvedere ad effettuarne il versamento a favore del creditore, fino ad estinzione debito. Per tutto il decorso di tali tipologie di pratiche, vi sono poi altri aspetti a cui i datori devono porre molta attenzione, come ad esempio evitare di erogare anticipazioni di Tfr – in caso di finanziaria – oppure avvisare tempestivamente il creditore in caso di notevoli cambiamenti del contratto di lavoro (esempio: cessazione del rapporto).
I vari obblighi in capo ai datori derivano da leggi (su tutte il D.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950), introdotte dal legislatore al fine di garantire, da un lato, la legittima soddisfazione del credito, e dall’altro la continuità di una retribuzione che permetta di condurre al (dipendente) debitore un’esistenza dignitosa ed economicamente accettabile, anche nei casi in cui lo stipendio del lavoratore sia gravato da più trattenute contestuali.
Il datore di lavoro quindi assume un ruolo di grande responsabilità, pertanto è opportuno osservare una scrupolosa applicazione della normativa in materia.
Per supportarvi nella gestione di tali pratiche i nostri uffici restano a disposizione.
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