Piano di emergenza e valutazione rischio incendio: gli obblighi per tutte le aziende

Il Piano di emergenza è il documento che definisce le misure per la gestione delle emergenze sui luoghi di lavoro e le procedure per ridurre al minimo i danni. Esso è obbligatorio per una serie di attività e luoghi aperti al pubblico, in conformità al decreto 2 settembre 2021.

Di seguito si ricordano tutti i casi in cui il Piano di emergenza è obbligatorio: 

1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori; 

2. attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (allegato I del DPR 151/2011), quali ad esempio:

  • alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto,
  • attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 mq.,
  • discoteche e sale da ballo con oltre 100 persone,
  • depositi di materiale combustibile,
  • palestre,
  • parcheggi,
  • officine meccaniche e di saldatura; 

3. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (quali ad esempio bar, ristoranti, attività commerciali), indipendentemente dal numero di lavoratori. 

Il Piano di emergenza deve essere completato con planimetrie, esposte in modo ben visibile, che evidenzino la posizione dei presidi antincendio e le vie di esodo per raggiungere i luoghi sicuri, aggiornate in caso di modifiche dei locali ed organizzative. In alcuni casi il piano è soggetto ad obbligo di aggiornamento periodico (ad esempio, le attività che hanno optato per un sistema di gestione emergenza articolato, in accordo con i Vigili del Fuoco, oppure le attività connesse con il deposito e/o trattamento rifiuti). 

In vigenza del nuovo decreto 2 settembre 2021, tutti i piani di emergenza dovranno altresì essere aggiornati, in particolare definendo le misure di sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza espressamente previste.

Si ricorda che tutte le aziende con obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare un’esercitazione antincendio, con cadenza almeno annuale. 

Per i luoghi di lavoro non soggetti all’obbligo di redazione del Piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. 

La valutazione del rischio incendio per le attività a basso rischio  

La valutazione del rischio incendio rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle ipotesi d’incendio e delle conseguenze per gli occupanti. 

Tale valutazione è obbligatoria in tutte le attività soggette alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (aziende che occupano lavoratori, siano essi soci, dipendenti, lavoratori occasionali o parasubordinati, tirocinanti, compresi gli associati in partecipazione). 

Il Decreto 03/09/2021 definisce una specifica modalità di valutazione del rischio incendio, da adottare nelle attività a basso rischiod’incendio, non soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ma aventi i seguenti requisiti: 

  • affollamento complessivo minore o uguale a 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva minore o uguale a 1.000 mq;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengano o trattino materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio. 

La metodologia valutativa deve comprendere: 

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio…) per valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore…;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli. 

Le sanzioni

Al pari delle violazioni in materia di sicurezza lavoro, anche per le violazioni delle normative antincendio sono applicabili sanzioni amministrative e penalia carico del datore di lavoro. 

In assenza del piano di gestione emergenza può essere applicata la sanzione aggiuntiva della sospensione dell’attività. 

I nostri servizi 

L’Associazione Commercianti Albesi è a disposizione per fornire tutte le informazioni utili e per l’elaborazione e/o aggiornamento della documentazione in materia di sicurezza e antincendio (DVR, valutazione rischio incendio, piani emergenza e planimetrie). 

Il servizio può essere completato da corsi di formazione e aggiornamento antincendio e sicurezza sul lavoro, e da un servizio di assistenza continuativo per la gestione di tutte le incombenze, compresa l’assistenza per l’esecuzione delle esercitazioni antincendio. 

 

Per informazioni:
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226511
e-mail servizi@acaweb.it

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