LA LEGGE ANTIPEDOFILIA

 

Il Decreto Legislativo n. 39 del 4 marzo 2014 stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionale o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale al casellario giudiziale, al fine di verificare l’esistenza di condanne per reati contro i minori (art. 600bis, 600ter, 600
quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale).

Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2014, l’obbligo di cui sopra tiguarda esclusivamente i rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile 2014 e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.

Con il termine ”impiego al lavoro” si intendono non solo le tipologie di lavoro subordinato ma anche quelle forme di attività di natura autonoma/parasubordinata che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione (es: co.co.co.).

Rimangono invece fuori dalla sfera di operatività dell’intervento normativo, quantomeno sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti diversi da quelli di lavoro in senso stretto e cioè i rapporti di volontariato.

Pertanto, per le organizzazioni di volontariato, l’obbligo di richiedere il certificato sussiste nei soli casi in cui le stesse, per lo svolgimento di attività volontarie organizzate, assumano la veste di datori di lavoro.

Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “contatti diretti e regolari con minori”: ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.

L’obbligo in questione riguarda datori di lavoro che impieghino personale per lo svolgimento di attività professionali “che comportino contatti diretti e regolari con minori” ivi comprese le agenzie di somministrazione qualora dal relativo contratto di fornitura risulti evidente l’impiego del lavoratore nelle attività in questione.

Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha con i minori e pertanto l’obbligo non riguarda i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovraintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un confitto solo occasionale con i destinatari della tutela.

Il Ministero ritiene altresì che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e cioè quelle che implichino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.).

Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa anche quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dov’è comunque “possibile” la presenza di minori. Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque richiesto – acquisito il consenso dell’interessato – prima dell’impiego al lavoro è comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.

SANZIONI
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di richiesta del certificato di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di una somma compresa tra euro 10.000,00 ed euro 15.000,00.

 

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