Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 81/2008, qualora la valutazione dei rischi lo rilevi, scatta per le aziende l’obbligo di sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria.
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, all’inosservanza di specifici obblighi corrispondono le seguenti sanzioni:
• mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, lavoro notturno, trasporto merci o persone, guida carrelli elevatori, ecc.) – Sanzione: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro;
• omissione dell’obbligo della sorveglianza sanitaria previsto espressamente dalla norma (lettera g) – Sanzione: ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro. Si evidenzia come, in caso la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, triplicati se la violazione si riferisce ad oltre dieci lavoratori;
• difetto di vigilanza da parte del datore di lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia stato oggetto di sorveglianza sanitaria, ma non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia operativo per la medesima mansione – Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.
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