Obbligo registro antincendio per tutte le attività lavorative con almeno un lavoratore

Ricordiamo alle aziende che dallo scorso 25 settembre 2022 è in vigore il Decreto che rende obbligatorio per tutte le imprese con almeno un lavoratore ilRegistro dei Controlli antincendio” o “Registro antincendio, lo strumento che permette alle aziende di avere un quadro aggiornato delle diverse attività antincendio e dell’efficacia dei vari presidi.

Chi ha l’obbligo del registro antincendio

Le aziende che hanno l’obbligo di presentare il registro dei controlli antincendio alle autorità competenti sono tutte le attività produttive soggette o non soggette al Controllo di Prevenzione Incendi. In sostanza, deve essere dotata di registro antincendio ogni attività in cui sia presente almeno un lavoratore. Sono quindi incluse anche le attività o aziende più piccole, dotate di minime attrezzature antincendio (ad esempio, solo gli estintori).

Chi può controllare tale documento 

Il registro antincendio può essere richiesto dagli organi di vigilanza, come il comando dei Vigili del Fuoco e i tecnici dell’ASL (Servizio Prevenzione). Tale documento fornisce prova dei presidi antincendio presenti in azienda e della loro corretta manutenzione.

Cosa annotare nel registro 

Nel Registro Antincendio dovranno essere registrate tutte le attività svolte per garantire l’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 

Le attività da riportare sono le seguenti:

– MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO 

Il datore di lavoro deve annotare sul registro antincendio i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. 

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

– SORVEGLIANZA 

Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, l’Allegato I del Decreto prevede che le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio debbano essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.

Informazione lavoratori 

I lavoratori devono essere a conoscenza di tutti i sistemi di sicurezza presenti sul luogo di lavoro, dei possibili rischi e delle misure di prevenzione da attuare in caso di emergenza, al fine di svolgere un’azione di sorveglianza efficace su attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio.

Il nuovo Decreto 1° settembre 2021è stato pubblicato sulla GU n.230 del 25.09.2021.

 

Gli uffici dell’ACA sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili per l’elaborazione del registro antincendio. 

Per info contattare:
UFFICIO SICUREZZA AMBIENTE IGIENE
tel. 0173/226511
e-mail servizi@acaweb.it

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