Il Decreto Legislativo 81/2008, all’articolo 72, regolamenta gli obblighi sia dei noleggiatori che dei concedenti in uso di attrezzature di lavoro. Il testo iniziale stabilisce che chiunque vende, noleggia o concede in uso macchine, apparecchi o utensili deve attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità al momento della consegna rispetto ai requisiti di sicurezza previsti dall’allegato V (REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO).
Per le attrezzature senza operatore, il noleggiatore deve certificare il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza al momento della cessione. Inoltre, è richiesta una dichiarazione auto-certificativa del soggetto che prende a noleggio o in concessione l’attrezzatura, attestando la formazione e l’addestramento specifico conformemente alle disposizioni del decreto.
Successivamente, il testo è stato modificato con il Decreto-Legge del 4 maggio 2023, n. 48. La principale modifica consiste nella necessità che il noleggiatore acquisisca e conservi una dichiarazione del datore di lavoro che identifichi i lavoratori incaricati dell’utilizzo dell’attrezzatura e confermi la loro formazione conforme alle disposizioni del decreto.
Il Decreto-Legge 48/2023 introduce ulteriori modifiche dopo il 4 maggio 2023. In questa fase, si richiede che il datore di lavoro del noleggiatore, in caso di attrezzature di lavoro senza operatore, fornisca una dichiarazione specifica che indichi i lavoratori incaricati dell’uso. Si stabilisce anche la necessità di possedere la specifica abilitazione prevista per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5 (cd. Abilitazione o patentino).
Ricordiamo che è previsto che anche il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari deve provvede alla propria formazione specifica.
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