Nuovo regolamento europeo sui gas fluorurati a effetto serra

I gas fluorurati (F-GAS) vengono utilizzati nella climatizzazione e nella refrigerazione domestica, veicolare ed industriale. Il Parlamento Europeo ha approvato un nuovo Regolamento (in sostituzione del vigente Reg. 517/14), con l’obiettivo di eliminare totalmente gli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050.  

La messa in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori, per raggiungere l’obiettivo del 2050 attraverso la riduzione graduale tra il 2024 e il 2049 che punta ad evitare l’emissione di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. 

Novità per l’installazione degli impianti 

Persone fisiche e imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature che contengono f-gas, ma anche sostanze “alternative” agli f-gas, inclusi i “refrigeranti naturali”, entro cinque anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo corso. 

Restrizioni saranno imposte all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (indice di potenziale clima-alterante).  

Verrà vietata l’importazione, l’immissione in commercio, la successiva cessione o la messa a disposizione all’interno dell’Unione, l’uso o l’esportazione di contenitori non ricaricabili per f-gas, sia vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento. 

Le imprese che immettono sul mercato contenitori ricaricabili per f-gas dovranno redigere una dichiarazione di conformità con accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del riempimento. 

Sarà sancito il divieto di utilizzo di f-gas “recuperati” per caricare o ricaricare apparecchiature, salvo che tali F-gas non siano stati prima riciclati o rigenerati. 

Verrà estesa la responsabilità del produttore attraverso una misura di garanzia richiesta agli Stati da presentare entro il 31 dicembre 2027. Gli obblighi di finanziamento (art. 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE) dovranno includere anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli f-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali molecole e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento. 

Prossimi adempimenti 

Dal 1° gennaio 2025, refrigerazione 

Divieto di utilizzo di f-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GNP pari o superiore a 2500 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. 

Dal 1° gennaio 2026, condizionamento e pompe di calore 

Vietato l’uso di f-gas con GWP pari o superiore a 2.500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. 

Dal 1° gennaio 2032, refrigerazione fissa 

Divieto di utilizzo di f-gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati. 

 

Per informazioni
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail servizi@acaweb.it

 

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