Nuove sanzioni a tutela dei prodotti alimentari

Dal 29 maggio 2026 è in vigore la Legge n. 75/2026, che prevede un rafforzamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, a tutela del patrimonio agroalimentare italiano.
Viste le importanti ripercussioni per il comparto alimentare e della somministrazione, riepiloghiamo di seguito le principali novità introdotte.

Nuovi Reati

  • Frode Alimentare (art. 517-sexies c.p.): è punito (con reclusione da due mesi ad un anno e con multa da euro 1000 a euro 4000) chi, nell’esercizio di un’attività d’impresa, pone in commercio alimenti o bevande non genuini o “sostanzialmente difformi” da quanto dichiarato, con il fine di trarre profitto e indurre in errore il compratore;
  • Segni Mendaci (art. 517-septies c.p.): viene introdotto un nuovo reato per l’utilizzo di indicazioni o segni falsi o ingannevoli atti a indurre in errore il consumatore su origine, provenienza, qualità o quantità dei prodotti (pena prevista con reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a euro 20000);
  • Sanzioni Accessorie: in casi di particolare gravità o recidiva specifica, è prevista la chiusura temporanea dell’esercizio da cinque giorni a tre mesi .

Rintracciabilità e Sanzioni Amministrative

Pur restando sempre escluso il consumatore finale, che non rientra tra i soggetti per i quali è richiesta la rintracciabilità, si segnala un significativo innalzamento delle sanzioni per la violazione degli obblighi di rintracciabilità (identificazione dei fornitori e dei prodotti consegnati):

  • le sanzioni amministrative pecuniarie passano a un range compreso tra 6.000 e 48.000 euro, fino a un massimo di 150.000 euro (o il 3% del fatturato annuo);
  • regolarizzazione: per violazioni formali o documentali che non incidono sulla sicurezza alimentare, l’autorità deve ora assegnare un termine di 15 giorni per la regolarizzazione spontanea prima di procedere con la sanzione.

Prodotti Congelati

La mancata indicazione nel menù della natura “congelata” del prodotto (ad esempio mediante apposito asterisco) può integrare il reato di frode in commercio previsto dall’art. 515 c.p., poiché il consumatore, in assenza di informazioni specifiche, presume normalmente che gli alimenti somministrati siano freschi.
Tuttavia, il nuovo orientamento normativo richiede la presenza di una “difformità sostanziale” del prodotto, riducendo così il rischio di contestazioni penali nei casi di semplice omissione informativa — come la mancata apposizione dell’asterisco nel menù — soprattutto quando i prodotti congelati sono impiegati come ingredienti o quando il processo di scongelamento non incide in modo significativo sulla qualità dell’alimento.

 

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tel. 0173 226516
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