Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo contenente “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria, ai sensi dell’art. 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge europea 2018.
Il provvedimento, che abroga la legge n. 1.112 del 1966, vieta l’immissione e la messa a disposizione sul mercato con i termini, anche in lingua diversa dall’italiano, «cuoio», «pelle», «cuoio pieno fiore», «cuoio rivestito», «pelle rivestita» «pelliccia» e «rigenerato di fibre di cuoio», sia come aggettivi sia come sostantivi, anche se inseriti con prefissi o suffissi in altre parole o in combinazione con esse, ovvero sotto i nomi generici di «cuoiame», «pellame», «pelletteria» o «pellicceria», di materiali o manufatti composti da materiali che non rispettino le corrispondenti definizioni previste dalla norma.
La mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti, prevedendo sanzioni per produttori o importatori (che effettivamente etichettano i prodotti) da 1.500 a 20.000 euro.
I commercianti sono tenuti, in base alla normativa, a verifica la presenza dell’etichetta e la corrispondenza delle informazioni in essa contenute con quelle indicate in fattura. In caso di violazione, il distributore sarà assoggettato a una sanzione da 700 a 3.500 euro, salvo che non dimostri la rispondenza di dette indicazioni con quelle rilasciategli dal suo fornitore nel documento commerciale di accompagnamento.
La Federazione Moda Italia, inoltre, ha richiesto al legislatore la possibilità di smaltire le scorte. L’art. 11 del presente provvedimento, infatti, indica che i materiali ed i manufatti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa ed etichettati conformemente alla legge del 1966 possano continuare a essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell’esaurimento delle scorte, entro il termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del decreto. Pertanto, fino all’esaurimento delle scorte, la vendita di prodotti in magazzino potrà essere effettuata entro e non oltre il 22 ottobre 2022.
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